Art. 4 Autorizzazione all'impianto di riciclaggio delle navi 1. L'autorita' competente, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell'albo dei demolitori l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di riciclaggio delle navi, ai sensi dell'art. 14 del regolamento.