Art. 4 
 
        Autorizzazione all'impianto di riciclaggio delle navi 
 
  1. L'autorita' competente, acquisito il parere del Ministero per  i
profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell'albo
dei demolitori l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di riciclaggio
delle navi, ai sensi dell'art. 14 del regolamento.