Art. 5 
 
          Invio di una nave alla demolizione e approvazione 
                 del piano di riciclaggio della nave 
 
  1. Il proprietario che intende  procedere  alla  demolizione  della
nave, ai sensi dell'art. 160 del codice della navigazione e dell'art.
6 del regolamento, deve farne dichiarazione all'ufficio marittimo  di
iscrizione, indicando l'impianto di riciclaggio. L'ufficio  marittimo
di cui al primo  periodo  immediatamente  trasmette  le  informazioni
ricevute e quelle indicate all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento: 
    a) al capo del compartimento marittimo che approva  il  piano  di
riciclaggio della nave; 
    b) all'autorita' marittima nel cui ambito  territoriale  ha  sede
l'impianto di riciclaggio, ai fini dell'attivita' di controllo.