Art. 5 Invio di una nave alla demolizione e approvazione del piano di riciclaggio della nave 1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave, ai sensi dell'art. 160 del codice della navigazione e dell'art. 6 del regolamento, deve farne dichiarazione all'ufficio marittimo di iscrizione, indicando l'impianto di riciclaggio. L'ufficio marittimo di cui al primo periodo immediatamente trasmette le informazioni ricevute e quelle indicate all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento: a) al capo del compartimento marittimo che approva il piano di riciclaggio della nave; b) all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio, ai fini dell'attivita' di controllo.