Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sullo stanziamento di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016. Le risorse di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto sono trasferite dal pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico alle contabilita' speciali intestate aivice commissari. 2. Con i provvedimenti di cui all'art. 13 i vice commissari possono costituire, per singola regione, una o piu' riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori o in particolari settori di attivita' economica, nell'ambito di quelli individuati all'art. 3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in funzione di specifiche esigenze rilevate e motivate dai vice commissari con i provvedimenti di cui all'art. 13; 3. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, i vice commissari possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione sono posti, nel limite del 2 per cento, a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 3, assegnate a ciascuna delle singole regioni. L'ammontare dei contributi erogabili alle imprese beneficiarie in ogni singola regione e' ridotto dei citati oneri per le attivita' di gestione.