Art. 7 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
            e procedure per la concessione del contributo 
 
  1. Ai fini della concessione del  contributo  di  cui  all'art.  5,
commi 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano la  domanda  ai  vice
commissari, redatta secondo gli schemi definiti con  i  provvedimenti
di cui all'art. 13. 
  2. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante  il  possesso
dei requisiti di cui all'art.  3,  l'ammontare  della  riduzione  del
fatturato e l'importo dei costi di produzione a fronte dei  quali  e'
richiesto il contributo. Il mancato utilizzo dei predetti schemi,  la
sottoscrizione di dichiarazioni parziali o  incomplete  e  l'assenza,
anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste dai vice
commissari sono motivi ostativi alla concessione del  contributo.  In
caso di richiesta di integrazione documentale  o  di  chiarimenti  da
parte dei vice commissari, l'impresa  beneficiaria  deve  inviare  la
risposta entro trenta giorni dalla richiesta medesima; 
  3. A valere sul presente  decreto,  ciascuna  impresa  beneficiaria
puo' presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una  sola  domanda
di agevolazione riferita a una o piu' unita' produttive  ubicate  nei
territori di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); 
  4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base
di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo  quanto
stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 
  5. Le domande di  contributo  sono  istruite  dai  vice  commissari
secondo l'ordine cronologico di presentazione.  In  caso  di  domande
pervenute incomplete rileva, per l'ordine cronologico di concessione,
la data di completamento  della  documentazione  richiesta  dai  vice
commissari all'impresa beneficiaria di cui al comma 2; 
  6. In alternativa alla procedura a sportello di cui ai commi 4 e  5
del presente articolo, i vice commissari, nel rispetto dei  limiti  e
delle condizioni di cui agli articoli 4 e  5  del  presente  decreto,
possono concedere i contributi alle imprese beneficiarie  sulla  base
della procedura valutativa con  procedimento  a  graduatoria  di  cui
all'art.  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  123/1998.   I
provvedimenti di cui all'art. 13  del  presente  decreto  regolano  i
termini iniziali e finali per  la  presentazione  delle  domande.  La
graduatoria  delle  domande  di  contributo  e'  redatta  in   ordine
decrescente sulla base dell'entita'  della  riduzione  del  fatturato
subita dalle imprese beneficiarie. 
  7. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di
non ammissibilita' o  di  esclusione  delle  domande  presentate,  le
imprese   beneficiarie   ricevono   dai   vice   commissari   formale
comunicazione dei motivi ostativi ai  sensi  dell'art.  10-bis  della
legge n. 241/1990.