Art. 2 
 
Procedimento  per  la  concessione  del  contributo  a   favore   dei
                        quotidiani all'estero 
 
  1. Le imprese editrici di quotidiani  editi  e  diffusi  all'estero
presentano le domande di ammissione al  contributo,  corredate  della
documentazione di cui al comma  2,  entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento  del  contributo,  all'ufficio
consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per
il  luogo  della  sede  legale  dell'editore  che,  verificatane   la
completezza, le trasmette entro il 28 febbraio  al  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Le imprese editrici di quotidiani editi in Italia e diffusi
prevalentemente all'estero presentano le domande e la  documentazione
di cui al comma 2, entro il 31 gennaio, direttamente al  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria. Le domande presentate al  competente
ufficio consolare ovvero al Dipartimento  oltre  il  termine  del  31
gennaio si considerano inammissibili. 
  2. Ai fini dell'erogazione della rata di anticipo di  cui  all'art.
11, comma 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la domanda
e' corredata dei seguenti documenti istruttori: 
    a) atto costitutivo; 
    b)  statuto  vigente  recante   la   clausola   di   divieto   di
distribuzione  degli  utili   nell'esercizio   di   riscossione   dei
contributi e negli otto anni successivi; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante: 
      1) il numero dei dipendenti con l'indicazione  del  numero  dei
giornalisti, della tipologia di contratto di  assunzione  e  relativa
durata; 
      2)  il  regolare  adempimento  degli  obblighi  previsti  dalla
normativa in materia di lavoro e previdenza vigente nel Paese dove ha
luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente; 
      3) l'anzianita' di  costituzione  dell'impresa  e  di  edizione
della testata; 
      4) la periodicita' e il numero di uscite effettuate  nell'anno;
in caso di domanda di ammissione  al  contributo  presentata  per  la
prima volta, anche il numero di uscite riferite alle  due  annualita'
precedenti a quella del contributo; 
      5) per le imprese che editano in Italia  i  quotidiani  diffusi
all'estero, le iscrizioni al registro delle imprese presso la  Camera
di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
      6) per l'edizione digitale della testata, la data di inizio, la
corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e  dei  contenuti
informativi,  con  i  relativi  aggiornamenti,  a   quanto   previsto
dall'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo  n.  70  del
2017, le modalita' di accesso alla testata e le  credenziali  per  la
consultazione  dell'archivio,  il  prezzo  di  vendita  della   copia
digitale singola o in abbonamento, ove previsto; 
      7) la proprieta' della testata per  la  quale  si  richiede  il
contributo ovvero l'affitto della stessa nei casi previsti  dall'art.
5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 70 del 2017; 
      8) l'insussistenza di situazioni di  collegamento  o  controllo
con altre imprese ovvero, nel caso di esistenza di  collegamenti  con
altre imprese, la dichiarazione rilasciata dai legali  rappresentanti
delle societa' controllanti o collegate attestante che le stesse  non
hanno presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento; 
      9)  l'adozione  di  misure  idonee  a  contrastare   forme   di
pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna; 
    d) un  campione  di  numeri  della  testata  edita  nell'anno  di
riferimento del contributo; 
    e) la dichiarazione del competente  capo  dell'ufficio  consolare
italiano di prima categoria che attesti che  la  testata  e'  diffusa
presso la comunita' italiana presente  nel  Paese  di  riferimento  e
riveste interesse per la stessa; 
    f) il parere reso ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera h) della
legge 23 ottobre 2003, n. 286, dal Comitato degli italiani all'estero
della circoscrizione consolare di riferimento. 
  3.  Entro  il  30  settembre  dell'anno  successivo  a  quello   di
riferimento  del  contributo,  le  imprese  editrici  richiedenti  il
contributo producono, a pena  di  decadenza,  la  seguente  ulteriore
documentazione: 
    a) bilancio  di  esercizio  corredato  degli  annessi  verbali  e
relazioni, redatto secondo la normativa vigente nel Paese in  cui  ha
sede l'impresa editrice; 
    b) prospetto analitico, certificato da una societa' di  revisione
abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha  sede  l'impresa
editrice, dei costi connessi alla produzione  della  testata  per  la
quale si richiede il contributo, con l'indicazione degli strumenti di
pagamento; 
    c) prospetto analitico, certificato secondo le modalita' indicate
alla lettera b), dei dati concernenti le copie distribuite e  vendute
per singolo canale  di  distribuzione  e  luogo  di  diffusione,  con
l'indicazione dell'effettivo prezzo di vendita della testata; 
    d) prospetto dei ricavi, certificato dai  soggetti  di  cui  alla
lettera b), comprensivi degli introiti derivanti dalle vendite  della
testata per la quale si richiede il contributo e  dalla  pubblicita',
nonche' del contributo risultante dal bilancio di esercizio; 
    e) prospetto analitico, certificato  dai  soggetti  di  cui  alla
lettera b), dei dati concernenti l'edizione in formato digitale,  con
l'indicazione del numero di utenti unici mensili, dei costi  connessi
alla produzione della testata, delle copie digitali vendute  su  base
annua, singolarmente o in abbonamento, e della diffusione. 
  4. Il procedimento per la concessione del  contributo  si  conclude
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello  di  presentazione
della domanda.