Art. 2 
 
 
Termini per  la  progettazione,  aggiudicazione  degli  interventi  e
                       conclusione dei lavori 
 
  1. Le Province e le Citta' metropolitane, di cui agli  allegati  da
Abruzzo a Veneto, beneficiarie dei finanziamenti di cui  all'art.  1,
comma 1, sono tenuti ad approvare le  progettazioni  esecutive  degli
interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli  stessi  almeno  in
via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al  comma  1,  si
rinvia all'art. 4 del presente decreto.