IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 30 aprile 1969,  n.  153,  recante  revisione  degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica  ed  in  particolare  l'art.  6  relativo  all'istituzione
dell'Osservatorio nazionale in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del  2015)
e, in particolare, i commi 180, 181, lettera e), 182 e 184; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto  legislativo  n.  65
del 2017 prevede l'istituzione di poli d'infanzia che  accolgono,  in
un unico plesso o in edifici vicini, piu' strutture di  educazione  e
di istruzione per bambine e bambini fino a  sei  anni  di  eta',  nel
quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione  dell'eta'
e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 
  Dato atto che nel medesimo art. 3,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo si stabilisce che al fine di favorire la  costruzione  di
edifici da destinare a Poli  per  l'infanzia  innovativi  a  gestione
pubblica,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione   contro   gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli   investimenti
immobiliari previsti dal piano di impiego dei  fondi  disponibili  di
cui all'art. 65 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  destina,  nel
rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica,  fino  ad
un  massimo  di  150  milioni  di  euro  per  il  triennio  2018-2020
comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree; 
  Considerato altresi', che all'art. 3, comma 6, del medesimo decreto
legislativo  si   stabilisce   che   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con  proprio  decreto,  sentita  la
Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse  di  cui
al comma 4 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da
parte delle stesse  delle  manifestazioni  di  interesse  degli  Enti
locali proprietari delle aree oggetto  di  intervento  e  interessati
alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi; 
  Considerato inoltre, che l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
n. 65 del 2017 prevede che agli oneri relativi alla realizzazione dei
poli per l'infanzia a carico dell'INAIL, pari a 4,5 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2019, intesi come canoni di  locazione  a
carico dello Stato da corrispondere all'INAIL, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'art.
1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Considerato quindi, che  l'investimento  complessivo  e'  a  carico
dell'INAIL per un importo  complessivo  di  euro  150.000.000,00  nel
triennio 2018-2020, mentre lo Stato si  fa  carico  di  corrispondere
solo i relativi canoni di locazione pari a 4,5  milioni  a  decorrere
dall'anno 2019; 
  Considerato che l'onere recato dal citato  art.  3,  comma  5,  del
decreto  legislativo  n.  65  del  2017  trova  copertura  con   pari
decurtazione del finanziamento previsto dall'art. 1, comma 158, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, sul cap 1248; 
  Considerato necessario ripartire le  risorse  a  livello  regionale
tenendo conto dei seguenti criteri: 
    la popolazione scolastica nella fascia di eta' 0-6 anni; 
    il  numero  di  edifici  scolastici   presenti   sul   territorio
regionale, con riferimento a quelli per l'istruzione alla  fascia  di
eta' 3-6 anni,  cosi'  come  risultanti  nell'Anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Dato atto che i predetti criteri sono stati assentiti nella  seduta
del  21  giugno  2017  dell'Osservatorio  nazionale  per   l'edilizia
scolastica; 
  Considerato di  dover  assegnare  un  maggiore  peso  ponderale  al
criterio relativo alla popolazione scolastica nella  fascia  di  eta'
0-6 anni, al fine di assicurare la realizzazione dei nuovi  poli  per
l'infanzia in quelle aree geografiche  in  cui  maggiore  risulta  il
fabbisogno; 
  Ritenuto   necessario,   altresi',   definire   i    criteri    per
l'acquisizione  da  parte  delle  Regioni  delle  manifestazioni   di
interesse da parte degli enti locali proprietari delle  aree  oggetto
di intervento e interessati  alla  costruzione  dei  nuovi  poli  per
l'infanzia; 
  Sentita la Conferenza Unificata del 27 luglio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Riparto risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 4, del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 65, pari a euro 150 milioni, sono ripartite tra le
Regioni, tenendo conto della popolazione scolastica nella  fascia  di
eta' 0-6 anni  e  del  numero  di  edifici  scolastici  presenti  sul
territorio regionale con riferimento a quelli per l'istruzione  nella
fascia di eta' 3-6 anni, come risultanti dall'Anagrafe  dell'edilizia
scolastica, secondo la seguente tabella: 
    
 
        =====================================================
        |       Regione       |           Riparto           |
        +=====================+=============================+
        |       Abruzzo       |       € 3.597.824,45        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     Basilicata      |       € 1.901.827,52        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      Calabria       |       € 4.810.346,31        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      Campania       |       € 14.480.804,70       |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Emilia Romagna    |       € 11.524.656,68       |
        +---------------------+-----------------------------+
        |Friuli Venezia Giulia|       € 3.661.795,27        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |        Lazio        |       € 14.478.540,31       |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Liguria       |       € 4.288.021,17        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      Lombardia      |       € 24.283.155,13       |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Marche        |       € 4.203.461,23        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Molise        |       € 1.376.187,32        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      Piemonte       |       € 9.946.787,30        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Puglia        |       € 9.687.832,54        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      Sardegna       |       € 3.969.103,78        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Sicilia       |       € 12.045.314,51       |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Toscana       |       € 8.630.570,96        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Umbria        |       € 2.771.630,76        |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Valle d'Aosta /   |                             |
        |   Vallee d'Aoste    |        € 910.186,32         |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Veneto        |       € 13.431.953,74       |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       Totale        |      € 150.000.000,00       |
        +---------------------+-----------------------------+
 
  2. Le risorse  non  utilizzate  o  derivanti  da  economie  vengono
ripartite  con  successivo  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in favore delle Regioni stesse. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a  finanziare  spese
per la costruzione di nuove scuole-poli per l'infanzia. Non  sono  in
ogni caso ammesse e sono, quindi, a carico dell'ente locale le  spese
per: 
    a) indagini preliminari; 
    b) progettazione; 
    c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica; 
    d) eventuale demolizione dei fabbricati; 
    e) bonifica delle aree; 
    f) spese per la collocazione temporanea in altre strutture  delle
alunne e degli alunni durante i lavori.