Art. 2 
 
        Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse 
 
  1. Al fine di individuare le manifestazioni di  interesse  relative
agli enti locali interessati alla costruzione di  scuole  innovative,
le Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri: 
    a) utilizzo delle risorse esclusivamente per  la  costruzione  di
nuova scuola  in  un'area  nella  piena  disponibilita'  dell'ente  e
urbanisticamente  consona  all'edificazione,   libera   da   vincoli,
contenziosi in essere  e  quanto  altro  possa  risultare  motivo  di
impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche  tenendo  conto  di
eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva; 
    b) dimensioni di area conformi al decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione,  18
dicembre 1975; 
    c) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto
della popolazione  scolastica  interessata  dalla  proposta,  nonche'
degli obiettivi di  razionalizzazione  della  rete  scolastica  e  di
accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti, anche
nell'ottica di una edilizia sostenibile; 
    d) disponibilita' di  un  servizio  di  trasporto  per  garantire
collegamenti adeguati alle  esigenze  del  territorio  e  dell'utenza
della scuola da realizzare; 
    e) disponibilita'  dell'ente  a  garantire  un'ampia  apertura  e
coinvolgimento  del  territorio  offrendo  con  la  proposta  servizi
generali, spazi collettivi e risorse professionali; 
    f)  progetto  didattico  connesso  alla  costituzione  del   polo
d'infanzia; 
    g) livello di innovazione didattica  che  si  intende  promuovere
nella nuova scuola, anche  attraverso  la  sperimentazione  di  nuovi
ambienti e modelli di apprendimento; 
    h) congruita' del costo stimato per la  realizzazione  del  nuovo
polo alla luce di prezziari regionali vigenti; 
    i) ulteriori criteri definiti  a  livello  regionale  sulla  base
delle proprie specificita' territoriali. 
  2.  Le  regioni  interessate  entro novanta  giorni   dall'avvenuta
adozione del presente decreto provvedono a selezionare, previo parere
con le ANCI regionali, da uno a tre interventi sul proprio territorio
nei  limiti  delle  risorse  assegnate  a  ciascuna  regione   e   li
trasmettono   nei    successivi sessanta    giorni    al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  all'indirizzo  di
posta certificata dgefid@postacert.istruzione.it pena la revoca delle
risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle altre  regioni,
previa riassegnazione con successivo decreto. 
  3. Le aree selezionate dalle regioni sono ammesse al  finanziamento
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 agosto 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 

Registrato alla Corte dei conti  il  20  settembre  2017,  foglio  n.
1-2036