Art. 2 Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse 1. Al fine di individuare le manifestazioni di interesse relative agli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative, le Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri: a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuova scuola in un'area nella piena disponibilita' dell'ente e urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva; b) dimensioni di area conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975; c) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonche' degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti, anche nell'ottica di una edilizia sostenibile; d) disponibilita' di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola da realizzare; e) disponibilita' dell'ente a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo con la proposta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali; f) progetto didattico connesso alla costituzione del polo d'infanzia; g) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento; h) congruita' del costo stimato per la realizzazione del nuovo polo alla luce di prezziari regionali vigenti; i) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificita' territoriali. 2. Le regioni interessate entro novanta giorni dall'avvenuta adozione del presente decreto provvedono a selezionare, previo parere con le ANCI regionali, da uno a tre interventi sul proprio territorio nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e li trasmettono nei successivi sessanta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'indirizzo di posta certificata dgefid@postacert.istruzione.it pena la revoca delle risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle altre regioni, previa riassegnazione con successivo decreto. 3. Le aree selezionate dalle regioni sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 agosto 2017 Il Ministro: Fedeli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2017, foglio n. 1-2036