Art. 14 
 
                  Obblighi a carico dei beneficiari 
 
  1. In caso di ammissione alle agevolazioni previste dalla  presente
ordinanza, il beneficiario e' obbligato a pena di decadenza: 
    a) ad inviare la dichiarazione di cui al  comma  3  dell'art.  11
della presente ordinanza; 
    b) a mantenere l'attivita' di impresa per  almeno  3  anni  dalla
data di ultimazione del programma di spesa; 
    c) a  presentare  annualmente  una  dichiarazione  attestante  la
presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del
rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le  immobilizzazioni
materiali o immateriali agevolate e contenente  le  informazioni  per
richiedere il certificato di vigenza, fino allo scadere  del  termine
di cui al punto b); 
    d) a rimborsare le rate del finanziamento  agevolato  secondo  le
scadenze previste dal piano di ammortamento; 
    e) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi  diversi
da quelli previsti nel programma di investimenti, beni mobili  e/o  i
diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi
3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa; 
    f) sottoporsi ai controlli disciplinati dal  precedente  art.  13
assicurando  la  massima  collaborazione  per  lo  svolgimento  degli
stessi.