Art. 14 Obblighi a carico dei beneficiari 1. In caso di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza, il beneficiario e' obbligato a pena di decadenza: a) ad inviare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'art. 11 della presente ordinanza; b) a mantenere l'attivita' di impresa per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa; c) a presentare annualmente una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e contenente le informazioni per richiedere il certificato di vigenza, fino allo scadere del termine di cui al punto b); d) a rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento; e) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa; f) sottoporsi ai controlli disciplinati dal precedente art. 13 assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi.