Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le Linee guida di cui all'articolo precedente  si  applicano  ai
progetti  presentati   a   partire   dal   giorno   successivo   alla
pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, a far  data
dal 24 agosto 2016. 
  2.  Per  il   completamento   degli   adempimenti   connessi   alla
realizzazione  dei  progetti  presentati  in  vigenza   del   decreto
ministeriale n. 115/2013, restano vigenti i criteri  e  le  modalita'
procedurali stabilite dal  regolamento  europeo  vigente  al  momento
della presentazione della domanda. 
  3.  Per  il   completamento   degli   adempimenti   connessi   alla
realizzazione  dei  progetti  presentati  in  vigenza  di  precedenti
disposizioni, restano vigenti i criteri e  le  modalita'  procedurali
stabilite dalle disposizioni stesse (decreto legislativo n. 297/99  e
ss.mm. ii. e decreto ministeriale n. 593/00 e ss.mm.ii.). 
  4. Il termine di vigenza delle  Linee  guida  di  cui  all'articolo
precedente, e' stabilito al 31 dicembre  2020,  in  coerenza  con  le
disposizioni di cui all'art. 59 del regolamento n. 651/2014.