Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le Linee guida di cui all'articolo precedente si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, a far data dal 24 agosto 2016. 2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza del decreto ministeriale n. 115/2013, restano vigenti i criteri e le modalita' procedurali stabilite dal regolamento europeo vigente al momento della presentazione della domanda. 3. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalita' procedurali stabilite dalle disposizioni stesse (decreto legislativo n. 297/99 e ss.mm. ii. e decreto ministeriale n. 593/00 e ss.mm.ii.). 4. Il termine di vigenza delle Linee guida di cui all'articolo precedente, e' stabilito al 31 dicembre 2020, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 59 del regolamento n. 651/2014.