IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012 , n. 53 di
modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (decreto ministeriale n. 245/2004)  in  attuazione  dell'art.
17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Giovanni Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Giovanni   Melazzini   e'   stato   confermato   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2,  comma  160,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996.  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Vista la  determinazione  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
648, mediante l'aggiunta  di  una  specifica  sezione  concernente  i
medicinali che possono essere utilizzati per una o  piu'  indicazioni
terapeutiche  diverse  da  quelle  autorizzate,  inserendo  le  liste
costituenti gli allegati  1,  2  e  3,  relative  rispettivamente  ai
farmaci con uso consolidato sulla base  dei  dati  della  letteratura
scientifica  nel  trattamento  dei  tumori  solidi  nell'adulto,  nel
trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie e
patologie ematologiche; 
  Considerato che studi  clinici  condotti  su  donatori  sani  hanno
confermato il profilo di sicurezza e l'efficacia di plerixafor; 
  Considerato che la fallita mobilizzazione e raccolta di  un  numero
adeguato di cellule staminali emopoietiche  nel  donatore  avviato  a
leucoaferesi, per quanto rara, rappresenta  una  grave  evenienza  in
grado di compromettere la possibilita' di effettuare il trapianto  o,
in ogni caso, di incrementare il  rischio  di  mancato  o  incompleto
attecchimento del trapianto; 
  Considerato  che  una  procedura  operativa  messa  a  punto  dalle
comunita' scientifiche di riferimento in ambito trasfusionale prevede
la  possibilita'  di  utilizzo  di  plerixafor  in  caso  di  fallita
mobilizzazione  di  cellule   staminali   emopoietiche   nel   sangue
periferico da donatore non familiare avviato a raccolta leucaferetica
nel contesto di un trapianto allogenico; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  nel  donatore  di
cellule  staminali  allogeniche   familiare   o   da   registro   non
mobilizzante; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 12,  13  e  14
luglio 2017 - stralcio verbale n. 25; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco  n.  1451
del 2 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del  17
agosto 2017, che ha omesso di specificare l'inserimento  nella  lista
costituente l'Allegato 3 relativa all'uso consolidato, sulla base dei
dati della letteratura scientifica, di farmaci per il trattamento  di
neoplasie e patologie ematologiche; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Di annullare e sostituire la determinazione  dell'Agenzia  italiana
del farmaco n. 1451 del 2  agosto  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.