Art. 3 
 
  I medicinali inclusi nella lista di cui all'art. 2, sono  erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto  delle
estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo. 
  Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della  legge  23  dicembre
1996,  n.  648,  si  rimanda  agli  elenchi   pubblicati   sul   sito
dell'Agenzia italiana del farmaco www.agenziafarmaco.gov.it