Art. 10. 
                               Circoli 
 
    1. I circoli sono la sede primaria nella quale le/gli  iscritte/i
partecipano alla vita di MDP. L'assemblea e' la riunione di tutte  le
iscritte e gli iscritti. I circoli possono essere territoriali ovvero
di  ambito  lavorativo,  di  studio  o  tematici.  I  nuovi   circoli
costituiti al raggiungimento di  20  (venti)  iscritte/i  per  quelli
territoriali  e  10  (dieci)  per  gli  altri,  sono  ratificati  dal
coordinamento regionale o, in caso di  inerzia  o  impossibilita'  di
quest'ultimo, dalla segreteria nazionale. 
    2.  I  circoli  svolgono  i  loro  congressi  ed  eleggono  la/il
coordinatrice/coordinatore, tesoriera/tesoriere e, per i circoli  con
oltre cento iscritti, un coordinamento secondo le modalita'  definite
dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale. 
    3.  Le  attivita'  dei  circoli  sono  aperte  a   tutti   le/gli
elettrici/elettori di MDP.  I  circoli  sono  luoghi  vivi,  utili  e
accoglienti,  in  cui  si  realizzano  pratiche   di   mutualismo   e
cittadinanza attiva. I circoli devono svolgere un  numero  minimo  di
attivita', avendo come supporto il piano  annuale  di  attivita'  dei
territori approvato dalla direzione  nazionale  e  affidato  ad  ogni
federazione   o   coordinamento    territoriale.    La    valutazione
dell'attivita' dei circoli e della realizzazione del piano annuale e'
di  competenza  del  coordinamento  regionale  di  concerto   con   i
coordinamenti di federazione o territoriali. 
    4. L'assemblea del circolo decide la composizione delle liste per
le elezioni comunali nei propri comuni, quelle dei propri municipi  o
circoscrizioni e le alleanze politico-elettorali.  In  caso  di  piu'
circoli di uno stesso comune, le liste per le elezioni comunali  sono
decise dalla riunione congiunta  delle  assemblee  dei  circoli,  ivi
compresi quelli di lavoro, di studio e  tematici  che  insistano  nel
medesimo comune. 
    5. L'assemblea  dei  circoli,  qualora  non  siano  previste  dal
presente statuto o dai regolamenti maggioranze  qualificate,  approva
le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza  necessita'
per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.