Art. 11. Federazione e coordinamento territoriale 1. La federazione, di norma a dimensione provinciale salvo diversa deliberazione del coordinamento regionale, coordina le attivita' dei circoli ed ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza. La costituzione delle federazioni prevede la presenza di un minimo di 100 (cento) iscritte/i e una organizzazione che si articoli in almeno 3 (tre) circoli. 2. Le federazioni svolgono il proprio congresso con i delegati eletti dai singoli congressi di circolo. Il congresso elegge l'assemblea, la quale ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, la/il segretaria/segretario di federazione. L'assemblea su proposta della/del segretaria/segretario di federazione elegge un coordinamento di federazione e una/un tesoriera/e. 3. Le organizzazioni territoriali provinciali con meno di 100 (cento) iscritte/i o che non articolino la propria organizzazione in almeno 3 (tre) circoli, si costituiscono in coordinamenti territoriali e svolgono un unico congresso a cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i. I congressi dei coordinamenti territoriali eleggono la/il coordinatrice/tore e la/il tesoriera/e, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, nonche' un coordinamento. 4. Con regolamento, approvato dalla assemblea di federazione a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello di federazione, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti, fissando una quota massima del 15% complessiva per la presenza di amministratori e rappresentanti istituzionali del movimento nel territorio della federazione. Il regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti. 5. La validita' del regolamento e' subordinato alla coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di garanzia e' competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie. 6. L'assemblea di federazione ha la potesta' di allargare la propria composizione ai/alle coordinatori/coordinatrici dei nuovi circoli o in misura non superiore al 30% del totale dei suoi componenti. 7. L'assemblea di federazione puo' strutturarsi in forum tematici. I forum sono aperti a tutte le iscritte e tutti gli iscritti e non iscritte/i che intendono contribuire all'iniziativa politica di MDP. I forum oltre ad elaborare proposte politiche possono avanzare all'assemblea di federazione proposte di iniziativa politica sui temi di loro competenza. I forum tematici sono tenuti a dare notizia delle loro attivita' (riunioni, documenti, iniziative), sul sito della federazione di MDP di competenza. 8. Ciascuna federazione si dota di un sito web nel quale informa della propria iniziativa, dei documenti politici e dei comunicati agli organi di stampa, dei recapiti, delle attivita' dei circoli e delle attivita' dei forum tematici. 9. L'assemblea di federazione, decide le alleanze politiche e le liste per le elezioni del comune capoluogo di provincia, previa consultazione dei circoli. Approva e presenta all'assemblea regionale elenchi di candidate e candidati per la composizione della lista circoscrizionale per le elezioni regionali. L'assemblea di federazione e' competente a dirimere conflitti politici circa le alleanze elettorali dei comuni. 10. L'assemblea di federazione puo' demandare ai circoli di competenza, la definizione della lista per le elezioni comunali del capoluogo di provincia non indicato quale citta' metropolitana dalla legislazione vigente. 11. L'assemblea di federazione, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.