Art. 11. 
              Federazione e coordinamento territoriale 
 
    1. La  federazione,  di  norma  a  dimensione  provinciale  salvo
diversa  deliberazione  del  coordinamento  regionale,  coordina   le
attivita'  dei  circoli  ed  ha  funzioni   di   indirizzo   politico
nell'ambito  territoriale  di  competenza.  La   costituzione   delle
federazioni  prevede  la  presenza  di  un  minimo  di  100   (cento)
iscritte/i e una organizzazione che si articoli  in  almeno  3  (tre)
circoli. 
    2. Le federazioni svolgono il proprio congresso  con  i  delegati
eletti  dai  singoli  congressi  di  circolo.  Il  congresso   elegge
l'assemblea, la quale ha funzioni di indirizzo  politico  nell'ambito
territoriale di competenza ed elegge, secondo le  modalita'  definite
dal  regolamento  congressuale  approvato  dall'assemblea  nazionale,
la/il segretaria/segretario di federazione. L'assemblea  su  proposta
della/del   segretaria/segretario   di    federazione    elegge    un
coordinamento di federazione e una/un tesoriera/e. 
    3. Le organizzazioni territoriali provinciali  con  meno  di  100
(cento) iscritte/i o che non articolino la propria organizzazione  in
almeno  3  (tre)   circoli,   si   costituiscono   in   coordinamenti
territoriali e svolgono un unico congresso a cui partecipano  tutte/i
le/gli  iscritte/i.  I  congressi  dei   coordinamenti   territoriali
eleggono la/il coordinatrice/tore e  la/il  tesoriera/e,  secondo  le
modalita'   definite   dal   regolamento    congressuale    approvato
dall'assemblea nazionale, nonche' un coordinamento. 
    4. Con regolamento, approvato dalla assemblea  di  federazione  a
maggioranza  dei  suoi  componenti,  saranno  definite  le  forme  di
organizzazione e funzionamento del livello di federazione, prevedendo
la costituzione degli organismi  dirigenti  in  relazione  al  numero
degli iscritti, fissando una quota massima del 15% complessiva per la
presenza  di  amministratori  e  rappresentanti   istituzionali   del
movimento  nel   territorio   della   federazione.   Il   regolamento
congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli  organismi
dirigenti e gli iscritti. 
    5. La validita' del regolamento e' subordinato alla coerenza  con
lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di
garanzia e' competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via
definitiva eventuali controversie. 
    6. L'assemblea di federazione ha  la  potesta'  di  allargare  la
propria composizione  ai/alle  coordinatori/coordinatrici  dei  nuovi
circoli o in  misura  non  superiore  al  30%  del  totale  dei  suoi
componenti. 
    7.  L'assemblea  di  federazione  puo'  strutturarsi   in   forum
tematici. I forum sono  aperti  a  tutte  le  iscritte  e  tutti  gli
iscritti e non iscritte/i che  intendono  contribuire  all'iniziativa
politica di MDP.  I  forum  oltre  ad  elaborare  proposte  politiche
possono avanzare all'assemblea di federazione proposte di  iniziativa
politica sui temi di loro competenza. I forum tematici sono tenuti  a
dare notizia delle loro attivita' (riunioni, documenti,  iniziative),
sul sito della federazione di MDP di competenza. 
    8. Ciascuna federazione si dota di un sito web nel quale  informa
della propria iniziativa, dei documenti  politici  e  dei  comunicati
agli organi di stampa, dei recapiti, delle attivita'  dei  circoli  e
delle attivita' dei forum tematici. 
    9. L'assemblea di federazione, decide le alleanze politiche e  le
liste per le elezioni  del  comune  capoluogo  di  provincia,  previa
consultazione dei circoli. Approva e presenta all'assemblea regionale
elenchi di candidate e candidati  per  la  composizione  della  lista
circoscrizionale  per   le   elezioni   regionali.   L'assemblea   di
federazione e' competente a  dirimere  conflitti  politici  circa  le
alleanze elettorali dei comuni. 
    10. L'assemblea di  federazione  puo'  demandare  ai  circoli  di
competenza, la definizione della lista per le elezioni  comunali  del
capoluogo di provincia non indicato quale citta' metropolitana  dalla
legislazione vigente. 
    11. L'assemblea di federazione, qualora non  siano  previste  dal
presente statuto o dai regolamenti maggioranze  qualificate,  approva
le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza  necessita'
per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.