Art. 13. 
                          Commissariamenti 
 
    1. Nei casi di violazione  delle  norme  dello  statuto  e/o  dei
regolamenti o di impossibilita' di esercitare le  funzioni  da  parte
dell'organismo dirigente, la direzione nazionale, su  proposta  della
segreteria nazionale, puo' intervenire nei confronti delle  strutture
di federazione, dei  coordinamenti  territoriali  e  delle  strutture
regionali, adottando  i  provvedimenti  di  sospensione/revoca  degli
organismi dirigenti e/o l'eventuale nomina di uno o piu'  commissari.
Entro  centoventi   giorni   dal   provvedimento,   dovranno   essere
ripristinati gli organismi  statutari,  in  caso  di  sospensione,  o
convocato il relativo congresso, in caso di revoca. 
    2. Analoga funzione, nei confronti dei circoli e'  attribuita  al
coordinamento regionale, sentita la federazione competente. 
    3. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso  alla  commissione
nazionale di garanzia, la quale si esprimera' entro sessanta  giorni.
In assenza di pronuncia entro il termine di cui sopra da parte  della
commissione  nazionale  di  garanzia,  il  provvedimento  si  intende
revocato. 
    4.  Nel  caso  in  cui  i   provvedimenti   di   commissariamento
intervengano durante la discussione per la formazione delle liste per
le elezioni  amministrative  e/o  regionali,  il  provvedimento  puo'
essere assunto dal segretario nazionale e  dovra'  essere  ratificato
dalla segreteria nazionale entro sette giorni.