Art. 13. Commissariamenti 1. Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei regolamenti o di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, la direzione nazionale, su proposta della segreteria nazionale, puo' intervenire nei confronti delle strutture di federazione, dei coordinamenti territoriali e delle strutture regionali, adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o l'eventuale nomina di uno o piu' commissari. Entro centoventi giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il relativo congresso, in caso di revoca. 2. Analoga funzione, nei confronti dei circoli e' attribuita al coordinamento regionale, sentita la federazione competente. 3. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso alla commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimera' entro sessanta giorni. In assenza di pronuncia entro il termine di cui sopra da parte della commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato. 4. Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano durante la discussione per la formazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento puo' essere assunto dal segretario nazionale e dovra' essere ratificato dalla segreteria nazionale entro sette giorni.