Art. 15. Candidature e doveri delle/gli elette/i 1. La formazione delle liste deve rispettare i principi del pluralismo e della differenza di genere, le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili. 2. La direzione nazionale, integrata dai segretari regionali e dai segretari delle federazioni delle aree metropolitane propone i criteri per la definizione delle candidature di Camera, Senato e Parlamento europeo. L'assemblea nazionale li approva. I criteri sono adottati in tempo utile onde garantire la partecipazione democratiche alle scelte. 3. Le/gli elette/i e i nominati aderenti a MDP si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi di MDP per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. 4. Le/gli elette/i hanno il dovere di contribuire al finanziamento del movimento, versando al movimento una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento economico di competenza e' causa di non candidabilita' a qualsiasi altra carica istituzionale e di decadenza dagli organismi dirigenti. 5. Le/gli elette/i hanno il dovere di rendere conto periodicamente alle elettrici e agli elettori e alle/agli iscritte/i della loro attivita' attraverso il sistema informatico. 6. Non e' candidabile ai consigli regionali o al Parlamento nazionale o europeo chi abbia svolto due mandati pieni consecutivi in qualunque delle medesime assemblee elettive. La deroga individuale e' possibile per la candidatura ai consigli regionali col voto a maggioranza assoluta dell'assemblea regionale, per la candidatura a parlamento nazionale o europeo col voto a maggioranza assoluta dell'assemblea nazionale. Non e' ricandidabile nelle suddette assemblee elettive chi abbia ricoperto tre mandati pieni di consigliera/e regionale o parlamentare nazionale o europeo, anche non consecutivi. La deroga e' possibile col voto a maggioranza qualificata di 2/3 dell'assemblea regionale o dell'assemblea nazionale.