Art. 15. 
               Candidature e doveri delle/gli elette/i 
 
    1. La formazione delle  liste  deve  rispettare  i  principi  del
pluralismo e della differenza di genere, le liste non coerenti con  i
precedenti principi non sono ammissibili. 
    2. La direzione nazionale, integrata dai  segretari  regionali  e
dai segretari delle federazioni delle aree  metropolitane  propone  i
criteri per la definizione delle  candidature  di  Camera,  Senato  e
Parlamento europeo. L'assemblea nazionale li approva. I criteri  sono
adottati in tempo utile onde garantire la partecipazione democratiche
alle scelte. 
    3. Le/gli elette/i e i nominati aderenti a  MDP  si  impegnano  a
collaborare lealmente con gli  organismi  di  MDP  per  affermare  le
scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. 
    4.  Le/gli  elette/i  hanno   il   dovere   di   contribuire   al
finanziamento  del  movimento,  versando  al  movimento   una   quota
dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica  ricoperta.
Il mancato  o  incompleto  versamento  del  contributo  previsto  dal
regolamento economico di competenza e' causa di non candidabilita'  a
qualsiasi altra carica istituzionale e di decadenza  dagli  organismi
dirigenti. 
    5.  Le/gli  elette/i   hanno   il   dovere   di   rendere   conto
periodicamente alle elettrici e agli elettori e alle/agli  iscritte/i
della loro attivita' attraverso il sistema informatico. 
    6. Non e' candidabile  ai  consigli  regionali  o  al  Parlamento
nazionale o europeo chi abbia svolto due mandati pieni consecutivi in
qualunque delle medesime assemblee elettive. La deroga individuale e'
possibile per  la  candidatura  ai  consigli  regionali  col  voto  a
maggioranza assoluta dell'assemblea regionale, per la  candidatura  a
parlamento nazionale  o  europeo  col  voto  a  maggioranza  assoluta
dell'assemblea  nazionale.  Non  e'  ricandidabile   nelle   suddette
assemblee  elettive  chi  abbia  ricoperto  tre  mandati   pieni   di
consigliera/e regionale o parlamentare nazionale o europeo, anche non
consecutivi.  La  deroga  e'  possibile  col   voto   a   maggioranza
qualificata  di  2/3  dell'assemblea   regionale   o   dell'assemblea
nazionale.