Art. 17. 
                        Comitato di tesoreria 
 
    1. Il comitato di tesoreria  e'  formato  da  cinque  componenti.
La/il tesoriera/e ne e' componente di diritto e lo presiede.  Quattro
componenti sono eletti dall'assemblea nazionale. 
    2. Il comitato di  tesoreria  coadiuva  la/il  tesoriera/e  nello
svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto  alla
gestione contabile, alle fonti di finanziamento  e  alla  allocazione
delle risorse finanziarie. Il comitato  di  tesoreria,  segnatamente,
approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti  dalla/dal
tesoriera/e, e autorizza quest'ultima/o a sottoporli  alla  direzione
nazionale per l'approvazione. 
    3. Il comitato di tesoreria elabora il regolamento  economico  da
sottoporre all'approvazione della direzione nazionale.