Art. 17. Comitato di tesoreria 1. Il comitato di tesoreria e' formato da cinque componenti. La/il tesoriera/e ne e' componente di diritto e lo presiede. Quattro componenti sono eletti dall'assemblea nazionale. 2. Il comitato di tesoreria coadiuva la/il tesoriera/e nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dalla/dal tesoriera/e, e autorizza quest'ultima/o a sottoporli alla direzione nazionale per l'approvazione. 3. Il comitato di tesoreria elabora il regolamento economico da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale.