Art. 18. 
                               Bilanci 
 
    1. Annualmente la/il  tesoriera/e  provvede  alla  redazione  del
bilancio consuntivo di esercizio del movimento in  conformita'  della
normativa speciale in materia di  partiti  politici,  composto  dallo
stato patrimoniale, dal conto economico  e  dalla  nota  integrativa,
corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo  e'
approvato dalla presidenza nazionale entro il termine previsto  dalla
legge. 
    2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il tesoriera/e  sottopone
al  comitato  di  tesoreria  il  bilancio   preventivo   per   l'anno
successivo. Tale bilancio preventivo e'  sottoposto  all'approvazione
della direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre. 
    3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul  sito
di MDP, entro venti giorni dalla  sua  approvazione  da  parte  della
presidenza nazionale. 
    4. Il bilancio  e'  predisposto  nei  tempi,  forme  e  modalita'
indicati  dal  comitato  di  tesoreria,  anche   dai   tesorieri   di
federazione e dei coordinamenti territoriali ed  e'  approvato  dalle
rispettive assemblee. A livello di circolo il bilancio e' predisposto
dalla/dal tesoriera/e, eventualmente coadiuvato dalla/dal tesoriera/e
provinciale,  e  sottoposto  al  voto  dell'assemblea   del   circolo
medesimo. 
    5. Il bilancio  della  struttura  regionale  e'  redatto  secondo
modelli predisposti dal comitato di tesoreria e deve essere approvato
dall'assemblea regionale entro il 30 marzo di ogni anno,  ed  inviato
entro sette giorni dall'approvazione al tesoriere nazionale. Nel caso
in cui l'assemblea regionale non abbia  provveduto  entro  i  termini
stabiliti all'approvazione e all'invio  del  bilancio  ai  sensi  del
periodo precedente, il tesoriere nazionale nomina un  commissario  ad
acta che provvede alla redazione del bilancio  e  lo  sottopone  alla
assemblea regionale per l'approvazione.  Il  tesoriere  propone  alla
direzione nazionale il criterio di ripartizione  delle  risorse  alle
articolazioni territoriali, con criteri di  solidarieta'  tenendo  in
considerazione la contingente presenza di eletti e amministratori nei
livelli territoriali. 
    6. I circoli, le federazioni e  i  regionali  hanno  ciascuno  la
propria autonomia amministrativa e finanziaria  e  si  dotano  di  un
proprio codice fiscale.