Art. 19. 
                         Collegio sindacale 
 
    1. La direzione nazionale nomina un collegio  sindacale  composto
di due componenti. Le/ i sindaci sono scelti fra soggetti  iscritte/i
all'Albo dei revisori contabili. 
    2.  Per  quanto  concerne  i  doveri  e  i  poteri  del  collegio
sindacale,  trovano  applicazione  in  quanto  compatibili  le  norme
dettate dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile. 
    3. Le/i sindaci restano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
rinominati solo per un altro mandato.