Art. 20. Patrimonio, utili di gestione, quota associativa 1. In conformita' alle normative vigenti per le attivita' degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che: MDP e ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della associazione, salvo diverse disposizioni di legge; in caso di scioglimento di MDP, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita'. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sara' devoluto a MDP nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita'. 2. La quota associativa e' intrasmissibile e non da' luogo ad alcuna rivalutazione.