Art. 20. 
                   Patrimonio, utili di gestione, 
                          quota associativa 
 
    1. In conformita' alle normative vigenti per le  attivita'  degli
enti non commerciali viene espressamente stabilito che: 
      MDP  e  ogni  altra  articolazione  territoriale  eventualmente
costituita, non possono distribuire  agli  iscritti,  anche  in  modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per  tutta
la durata della associazione, salvo diverse disposizioni di legge; 
      in caso di scioglimento  di  MDP,  l'eventuale  patrimonio  e/o
avanzo sara' devoluto ad altri  enti  o  associazioni  con  finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita'. In caso di  scioglimento  di
una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio
e/o l'avanzo sara' devoluto a MDP nazionale e nel caso di contestuale
scioglimento di questa ad altri enti  o  associazioni  con  finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita'. 
    2. La quota associativa e' intrasmissibile e  non  da'  luogo  ad
alcuna rivalutazione.