VI - Procedure e organi di garanzia Art. 21. Commissioni di garanzia 1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello statuto e dai regolamenti da questo previsti, venga meno ai principi ispiratori di MDP, puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare. 2. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti sono svolte dalla commissione nazionale di garanzia, dalle commissioni di garanzia regionali e federali. Le commissioni di garanzia regionali hanno anche competenza rispetto ai coordinamenti territoriali. Ogni congresso elegge le commissioni di garanzia competenti. Ciascuna iscritta/o puo' presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Per le controversie a livello di circolo e' sempre competente, in prima istanza, la commissione di federazione o quella regionale per i circoli facenti parte dei coordinamenti territoriali. Il numero massimo dei componenti non puo' superare il 10% dei componenti dell'assemblea elette dai congressi. 3. Avverso le commissioni e' sempre ammesso il ricorso all'organismo di garanzia superiore sulla base delle rispettive competenze. 4. Ciascuna commissione di garanzia elegge al suo interno una/un presidente e nel caso di quella nazionale anche una presidenza. Alla elezione del presidente si applica il limite dei due mandati congressuali pieni. 5. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome e dell'onorabilita'. Nessun iscritto/a al movimento puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo statuto e dai regolamenti, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e regolamentari, nonche' del rispetto dei diritti degli altri iscritti. 6. Ogni iscritto puo' presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti approvati dalla direzione nazionale. 7. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di sette (7) giorni, della presentazione di tale richiesta nonche' dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora, a conclusione del procedimento, sia adottata a suo carico una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di garanzia di livello superiore, sino alla commissione nazionale di garanzia, che si pronuncia in via definitiva. 8. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali costituite a livello federale e' ammesso il ricorso alle commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui il regolamento nazionale di garanzia preveda il ricorso alla commissione nazionale. 9. Le commissioni di garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta (30) giorni, garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro sessanta (60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora le commissioni di garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla commissione di garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta (30) giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del movimento l'omissione di quella commissione che non ha deliberato. 10. Nel caso di impossibilita' di funzionamento delle commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa assemblea, entro novanta (90) giorni procede all'elezione della nuova commissione.