VI - Procedure e organi di garanzia 
 
                              Art. 21. 
                       Commissioni di garanzia 
 
    1. L'iscritto che,  in  violazione  degli  obblighi  assunti  con
l'accettazione dello statuto e dai regolamenti  da  questo  previsti,
venga meno ai principi ispiratori di MDP, puo'  essere  sottoposto  a
procedimento disciplinare. 
    2. Le funzioni di garanzia relative  alla  corretta  applicazione
dello  statuto  e  dei  regolamenti  sono  svolte  dalla  commissione
nazionale di garanzia, dalle  commissioni  di  garanzia  regionali  e
federali. Le commissioni di garanzia regionali hanno anche competenza
rispetto ai coordinamenti  territoriali.  Ogni  congresso  elegge  le
commissioni  di  garanzia  competenti.   Ciascuna   iscritta/o   puo'
presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine
al mancato rispetto del presente statuto e dei  regolamenti.  Per  le
controversie a livello di circolo  e'  sempre  competente,  in  prima
istanza, la commissione di  federazione  o  quella  regionale  per  i
circoli facenti  parte  dei  coordinamenti  territoriali.  Il  numero
massimo dei componenti  non  puo'  superare  il  10%  dei  componenti
dell'assemblea elette dai congressi. 
    3.  Avverso  le  commissioni  e'  sempre   ammesso   il   ricorso
all'organismo di  garanzia  superiore  sulla  base  delle  rispettive
competenze. 
    4. Ciascuna commissione di garanzia elegge al suo interno  una/un
presidente e nel caso di quella nazionale anche una presidenza.  Alla
elezione  del  presidente  si  applica  il  limite  dei  due  mandati
congressuali pieni. 
    5. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del
proprio buon nome e dell'onorabilita'. Nessun iscritto/a al movimento
puo' essere sottoposto  a  procedimento  disciplinare  per  posizioni
assunte nell'esercizio  dei  diritti  sanciti  dallo  statuto  e  dai
regolamenti, fermo  restando  l'obbligo  dell'osservanza  dei  doveri
statutari e regolamentari, nonche' del  rispetto  dei  diritti  degli
altri iscritti. 
    6. Ogni iscritto puo'  presentare  ricorso  alla  commissione  di
garanzia competente, in  ordine  al  mancato  rispetto  del  presente
statuto, del codice etico e dei regolamenti approvati dalla direzione
nazionale. 
    7. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta  l'apertura  di  un
procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine  di
sette (7) giorni, della presentazione di tale richiesta  nonche'  dei
fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni
fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire  e  difendere
il proprio comportamento. Qualora, a  conclusione  del  procedimento,
sia adottata a suo carico una misura disciplinare, ha il  diritto  di
fare ricorso agli organi di garanzia di livello superiore, sino  alla
commissione  nazionale  di  garanzia,  che  si   pronuncia   in   via
definitiva. 
    8. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali costituite
a livello federale e' ammesso il ricorso alle  commissioni  regionali
che si pronunciano  in  via  definitiva,  salvo  i  casi  in  cui  il
regolamento nazionale di garanzia preveda il ricorso alla commissione
nazionale. 
    9. Le commissioni di garanzia esaminano e deliberano sui  ricorsi
dopo una  fase  istruttoria  non  superiore  a  trenta  (30)  giorni,
garantendo comunque l'esito definitivo  dei  ricorsi  entro  sessanta
(60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora  le  commissioni  di
garanzia non si pronuncino  entro  detto  termine  gli  atti  vengono
avocati dalla commissione  di  garanzia  di  livello  superiore,  che
delibera entro il  termine  dei  trenta  (30)  giorni  successivi  al
ricevimento  degli  atti  e  provvede  a  segnalare  agli   organismi
dirigenti del movimento l'omissione di quella commissione che non  ha
deliberato. 
    10. Nel caso di impossibilita' di funzionamento delle commissioni
per  qualunque  causa,  le  relative  funzioni  sono  demandate  alla
commissione del livello territoriale  immediatamente  superiore,  che
esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione.  La
relativa assemblea, entro novanta (90)  giorni  procede  all'elezione
della nuova commissione.