Art. 22. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    1. Le commissioni di  garanzia  irrogano  le  sanzioni  derivanti
dalle  violazioni  allo  statuto  e   ai   regolamenti,   in   misura
proporzionale al danno recato al movimento. 
    2. Le sanzioni applicabili, a seconda  della  gravita'  del  caso
sono nell'ordine: 
      a) richiamo; 
      b)   sospensione   all'esercizio   dei   diritti   riconosciuti
all'iscritto fino a un massimo di dodici mesi; 
      c) rimozione dagli incarichi interni a MPD; 
      d) allontanamento dal movimento. 
    3. La commissione nazionale di garanzia e'  competente  in  unica
istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione  ed  il  corretto
funzionamento degli organi nazionali. 
    4.  I  ricorsi  sono  redatti  in  forma  scritta,  a   pena   di
inammissibilita',  in  modo  quanto  piu'  possibile  circostanziato,
indicando puntualmente le disposizioni che si  ritengono  violate.  A
essi e' allegata la documentazione eventualmente  ritenuta  utile  al
fine di  comprovarne  i  contenuti.  La  documentazione  deve  essere
sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un  suo  rappresentante  sulla
base di apposita delega, corredata dalla copia  di  un  documento  di
riconoscimento del sottoscrittore e del rappresentante. 
    5. A pena di inammissibilita' i ricorsi devono  pervenire,  anche
via fax o e-mail, presso il luogo  o  all'indirizzo  ufficiale  della
competente commissione di garanzia, entro e  non  oltre  trenta  (30)
giorni dalla data in cui si e' venuti a conoscenza degli atti e/o dei
fatti oggetto di  ricorso,  salvo  diversi  e  piu'  ridotti  termini
previsti dai regolamento di garanzia per l'elezione  delle  assemblee
rappresentative  interne.  Qualora  il  ricorso   riguardi   atti   o
violazioni attribuibili a  precise  persone  fisiche,  il  ricorrente
deve,  contestualmente  all'invio  alla  commissione   di   garanzia,
inviarne copia alla controparte. 
    6. Le commissioni, entro trenta giorni  (30)  a  decorrere  dalla
data  di  ricezione  del  ricorso,  effettuano  opportune  verifiche,
istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni  caso  garantire  l'esito
del  ricorso  entro  il  tempo  massimo  di  sessanta   (60)   giorni
dall'inizio  della  procedura.  Qualora  nel  corso  delle   relative
istruttorie una commissione ritenga  che  il  caso  in  esame  assuma
rilievo  nazionale,  puo'  rinviare  alla  commissione  nazionale  di
garanzia che inappellabilmente decide  entro  i  trenta  (30)  giorni
successivi alla ricezione del ricorso. 
    7.  Un  ricorso  avente  il  medesimo  oggetto  non  puo'  essere
ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in  secondo  grado
della commissione di garanzia competente. 
    8. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente
articolo, si rimanda al regolamento nazionale  delle  commissioni  di
garanzia, approvato dalla assemblea nazionale a maggioranza  assoluta
dei suoi componenti.