Art. 22. Sanzioni disciplinari 1. Le commissioni di garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto e ai regolamenti, in misura proporzionale al danno recato al movimento. 2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravita' del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione all'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto fino a un massimo di dodici mesi; c) rimozione dagli incarichi interni a MPD; d) allontanamento dal movimento. 3. La commissione nazionale di garanzia e' competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali. 4. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilita', in modo quanto piu' possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. A essi e' allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e del rappresentante. 5. A pena di inammissibilita' i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all'indirizzo ufficiale della competente commissione di garanzia, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui si e' venuti a conoscenza degli atti e/o dei fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e piu' ridotti termini previsti dai regolamento di garanzia per l'elezione delle assemblee rappresentative interne. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte. 6. Le commissioni, entro trenta giorni (30) a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta (60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, puo' rinviare alla commissione nazionale di garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta (30) giorni successivi alla ricezione del ricorso. 7. Un ricorso avente il medesimo oggetto non puo' essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della commissione di garanzia competente. 8. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al regolamento nazionale delle commissioni di garanzia, approvato dalla assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.