Art. 23. 
                    Votazioni e gruppi dirigenti 
 
    1. Tutte  le  votazioni,  ivi  comprese  quelli  sugli  atti  che
impegnano MDP, sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative  alle
persone, che sono sempre a scrutinio segreto, salvo che  l'unanimita'
degli aventi diritto presenti decida altrimenti. 
    2. Per la composizione degli organi non  esecutivi  e  l'elezione
dei  delegati,  nonche'  delle  commissioni  di   garanzia   ove   la
discussione congressuale sia su documenti politici  contrapposti,  si
adotta il criterio proporzionale sulla  base  dei  voti  ottenuti  da
ciascun documento. 
    3. Le assemblee e gli organismi ai diversi livelli,  riconoscendo
la parita' di genere  come  elemento  costitutivo  di  MDP,  dovranno
assicurare che la presenza di  un  genere  rispetto  all'altro  nelle
liste per l'elezione degli esecutivi e per quelle delle  competizioni
elettorali a tutti i livelli e  nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 51  della  Costituzione,  non  sia  inferiore  al  40%.  Per
garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti  i
livelli, si procedera' alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il
meccanismo dello «scorrimento», ossia qualora l'esito delle votazioni
delle liste non rispetti la percentuale del  40%  di  un  genere,  si
procedera' con la sostituzione degli ultimi degli eletti  del  genere
sovra rappresentato con i primi dei non eletti dell'altro genere.