Art. 25. 
            Riparto delle risorse tra struttura nazionale 
                           e territoriale 
 
    1. Le risorse economiche di cui beneficera' il movimento  saranno
ripartite tra la struttura nazionale e  le  strutture  regionale  nel
rapporto di 70% a 30%. Le risorse economiche destinate alle strutture
regionali saranno a loro volta ripartite tra queste  e  le  strutture
provinciali nel rapporto di 40% a 60%.