Art. 25. Riparto delle risorse tra struttura nazionale e territoriale 1. Le risorse economiche di cui beneficera' il movimento saranno ripartite tra la struttura nazionale e le strutture regionale nel rapporto di 70% a 30%. Le risorse economiche destinate alle strutture regionali saranno a loro volta ripartite tra queste e le strutture provinciali nel rapporto di 40% a 60%.