Art. 27. 
                    Accordi politici o confluenza 
                     in altro soggetto politico 
 
    1. Gli accordi con altri soggetti  politici  che  abbiamo  valore
vincolante per l'MDP o la sua confluenza in altro soggetto  politico,
vengono  approvati  con  il  voto  della  maggioranza  assoluta   dei
componenti dell'assemblea nazionale. In caso di mancata  convocazione
del congresso costituente, la decisione viene demandata all'assemblea
composta dai costituenti e dai componenti dei gruppi parlamentari  di
riferimento del movimento.