Art. 27. Accordi politici o confluenza in altro soggetto politico 1. Gli accordi con altri soggetti politici che abbiamo valore vincolante per l'MDP o la sua confluenza in altro soggetto politico, vengono approvati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea nazionale. In caso di mancata convocazione del congresso costituente, la decisione viene demandata all'assemblea composta dai costituenti e dai componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento.