Art. 29. 
                            Scioglimento 
 
    1. Lo scioglimento del movimento  viene  approvato  con  il  voto
della maggioranza assoluta dei componenti  dell'assemblea  nazionale.
In  caso  di  mancata  convocazione  del  congresso  costitutivo,  la
decisione viene demandata all'assemblea composta dai soci fondatori e
unici membri del coordinamento politico del movimento, i quali  hanno
provveduto a depositare lo statuto a mezzo di  atto  pubblico  e  dai
componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento. 
    2. In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio  residuo
si svolge ai sensi delle leggi vigenti.ยป.