Art. 29. Scioglimento 1. Lo scioglimento del movimento viene approvato con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea nazionale. In caso di mancata convocazione del congresso costitutivo, la decisione viene demandata all'assemblea composta dai soci fondatori e unici membri del coordinamento politico del movimento, i quali hanno provveduto a depositare lo statuto a mezzo di atto pubblico e dai componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento. 2. In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio residuo si svolge ai sensi delle leggi vigenti.ยป.