Art. 4. Assemblea nazionale 1. L'assemblea nazionale e' eletta dal congresso nazionale, il numero dei suoi componenti e' di duecentocinquanta membri, ne fanno parte di diritto il segretario nazionale e i parlamentari eletti iscritti al movimento. Nel caso di dimissioni o decadenze di membri dell'assemblea nazionale eletti dal congresso, la stessa assemblea potra', fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, procedere alla loro sostituzione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessita' politica di aumentare il numero di duecentocinquanta membri dell'assemblea nazionale, la stessa assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, potra' procedere alle cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero previsto dal presente comma. 2. L'assemblea nazionale ha competenza e si esprime in materia di indirizzo politico sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere nazionale e internazionale attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero in casi di necessita' e urgenza attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'ufficio di presidenza della stessa o dalla direzione nazionale. 3. Essa puo' strutturarsi anche in forum tematici a carattere temporaneo. I forum sono aperti anche a non iscritte/i sulla base di competenze specifiche. I forum possono costruire e proporre alla segreteria nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari, conferenze pubbliche, convegni. 4. L'assemblea nazionale approva un regolamento di garanzia ed organizzativo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 5. L'assemblea nazionale approva le liste per le elezioni politiche ed europee. 6. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati piu' votati. Il presidente dell'assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'assemblea. Il presidente nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'assemblea. 7. L'assemblea e' convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi o, in via straordinaria, su richiesta avanzata al presidente da parte del 30% dei suoi componenti. 8. L'assemblea nazionale, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi. 9. L'assemblea nazionale puo', su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sfiduciare il segretario. Se l'assemblea sfiducia il segretario, si procede alla convocazione del congresso nazionale.