Art. 4. 
                         Assemblea nazionale 
 
    1. L'assemblea nazionale e' eletta dal  congresso  nazionale,  il
numero dei suoi componenti e' di duecentocinquanta membri,  ne  fanno
parte di diritto il segretario  nazionale  e  i  parlamentari  eletti
iscritti al movimento. Nel caso di dimissioni o decadenze  di  membri
dell'assemblea nazionale eletti dal congresso,  la  stessa  assemblea
potra', fino al massimo di un terzo dei  suoi  componenti,  procedere
alla loro sostituzione con il voto favorevole della  maggioranza  dei
suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessita' politica  di
aumentare  il  numero  di  duecentocinquanta  membri   dell'assemblea
nazionale,  la  stessa  assemblea,  con  il  voto  favorevole   della
maggioranza dei suoi componenti, potra'  procedere  alle  cooptazioni
fino ad un massimo di un decimo  del  numero  previsto  dal  presente
comma. 
    2. L'assemblea nazionale ha competenza e si esprime in materia di
indirizzo  politico  sui  vari  aspetti  dell'iniziativa  politica  a
carattere nazionale e internazionale attraverso il voto  di  mozioni,
ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal suo
regolamento,  sia  attraverso  riunioni  plenarie,   sia   attraverso
commissioni permanenti o temporanee, ovvero in casi di  necessita'  e
urgenza attraverso deliberazioni effettuate per via telematica  sulla
base di quesiti individuati dall'ufficio di presidenza della stessa o
dalla direzione nazionale. 
    3. Essa puo' strutturarsi anche in  forum  tematici  a  carattere
temporaneo. I forum sono aperti anche a non iscritte/i sulla base  di
competenze specifiche. I forum  possono  costruire  e  proporre  alla
segreteria nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari,
conferenze pubbliche, convegni. 
    4. L'assemblea nazionale approva un regolamento  di  garanzia  ed
organizzativo con il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  suoi
componenti. 
    5.  L'assemblea  nazionale  approva  le  liste  per  le  elezioni
politiche ed europee. 
    6. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio  presidente.
Nel caso  in  cui  nessun  candidato  abbia  conseguito  nella  prima
votazione  un  numero  di  voti  almeno  pari  alla  maggioranza  dei
componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre
a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati piu' votati.
Il presidente dell'assemblea nazionale resta in carica per la  durata
del mandato  dell'assemblea.  Il  presidente  nomina  un  ufficio  di
presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'assemblea. 
    7. L'assemblea e' convocata  ordinariamente  dal  suo  presidente
almeno una volta ogni tre mesi o, in via straordinaria, su  richiesta
avanzata al presidente da parte del 30% dei suoi componenti. 
    8. L'assemblea nazionale, qualora non siano previste dal presente
statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie
deliberazioni a maggioranza dei  presenti  senza  necessita'  per  la
validita' delle stesse di quorum costitutivi. 
    9. L'assemblea nazionale puo', su mozione motivata, approvata con
il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti,  sfiduciare
il segretario. Se l'assemblea sfiducia il segretario, si procede alla
convocazione del congresso nazionale.