Art. 6. Direzione nazionale 1. La direzione nazionale, composta da quaranta membri, ha funzioni esecutive degli indirizzi dell'assemblea nazionale ed e' organo di indirizzo politico. E' eletta dall'assemblea nazionale tra i propri componenti su proposta del segretario nazionale. 2. Sono inoltre membri di diritto della direzione nazionale: il segretario, il presidente dell'assemblea nazionale, il tesoriere, i segretari regionali e i componenti dell'ufficio di presidenza dei gruppi parlamentari di riferimento. 3. La direzione e' convocata dal segretario nazionale, che la presiede e la convoca almeno ogni tre mesi o, in via straordinaria, su richiesta avanzata al segretario da parte del 30% dei suoi componenti. Essa, ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e ai membri della segreteria. 4. La direzione nazionale approva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento nazionale economico. 5. La direzione nazionale interviene in caso di conflitto con gli indirizzi politici generali circa le alleanze alle elezioni amministrative e regionali. In tale caso la direzione puo' sospendere la decisione dell'organo territoriale competente, programmando un riesame della decisione. 6. Delle decisioni assunte dalla direzione nazionale viene data massima diffusione tramite ogni forma utile a questo scopo. 7. La direzione, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.