Art. 6. 
                         Direzione nazionale 
 
    1. La  direzione  nazionale,  composta  da  quaranta  membri,  ha
funzioni esecutive degli indirizzi  dell'assemblea  nazionale  ed  e'
organo di indirizzo politico. E' eletta dall'assemblea nazionale  tra
i propri componenti su proposta del segretario nazionale. 
    2. Sono inoltre membri di diritto della direzione  nazionale:  il
segretario, il presidente dell'assemblea nazionale, il  tesoriere,  i
segretari regionali e i componenti  dell'ufficio  di  presidenza  dei
gruppi parlamentari di riferimento. 
    3. La direzione e' convocata dal  segretario  nazionale,  che  la
presiede e la convoca almeno ogni tre mesi o, in  via  straordinaria,
su richiesta avanzata  al  segretario  da  parte  del  30%  dei  suoi
componenti. Essa, ai sensi del proprio regolamento, approvato con  il
voto favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,
assume le proprie  determinazioni  attraverso  il  voto  di  mozioni,
ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione  di
controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al  segretario  e
ai membri della segreteria. 
    4. La direzione nazionale approva, con il voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei suoi componenti,  il  regolamento  nazionale
economico. 
    5. La direzione nazionale interviene in caso di conflitto con gli
indirizzi  politici  generali  circa  le   alleanze   alle   elezioni
amministrative e regionali. In tale caso la direzione puo' sospendere
la decisione dell'organo  territoriale  competente,  programmando  un
riesame della decisione. 
    6. Delle decisioni assunte dalla direzione nazionale  viene  data
massima diffusione tramite ogni forma utile a questo scopo. 
    7. La direzione, qualora non siano previste dal presente  statuto
o  dai  regolamenti  maggioranze  qualificate,  approva  le   proprie
deliberazioni a maggioranza dei  presenti  senza  necessita'  per  la
validita' delle stesse di quorum costitutivi.