Art. 7. 
                              Congressi 
 
    1. Il congresso nazionale di MDP e' convocato ogni tre  anni.  La
convocazione del congresso nazionale  comporta  la  convocazione  dei
congressi  delle  strutture  territoriali.  La  direzione   nazionale
elabora un regolamento congressuale nazionale e lo sottopone al  voto
dell'assembla nazionale per l'approvazione  con  la  maggioranza  dei
suoi componenti. 
    2. Il congresso straordinario puo' essere richiesto con documento
motivato, sottoscritto e votato da almeno  due  terzi  dell'assemblea
nazionale. Il congresso straordinario puo' essere altresi'  richiesto
con documento motivato e sottoscritto dal 30% del totale  delle/degli
iscritte/i  di  almeno cinque  regioni  al  31   dicembre   dell'anno
precedente, la  presenza  delle  sottoscrizioni  provenienti  da  una
medesima regione non puo' superare il 30% del totale delle iscritte e
degli iscritti. La richiesta presentata alla commissione di  garanzia
nazionale  per  la  verifica  delle  sottoscrizioni   e'   ratificata
dall'assemblea nazionale. 
    3.  Il  congresso  straordinario  regionale  e'   proposto   alla
segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto  e  votato
da almeno tre quinti dell'assemblea regionale, ovvero da un documento
motivato e sottoscritto da almeno il 40% del totale delle iscritte  e
degli iscritti  della  medesima  regione  al  31  dicembre  dell'anno
precedente. 
    4. Il congresso straordinario di  federazione  e'  proposto  alla
segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto  e  votato
da almeno tre quinti dell'assemblea  di  federazione,  ovvero  da  un
documento motivato e sottoscritto da almeno il 40% del  totale  delle
iscritte e degli iscritti della medesima federazione al  31  dicembre
dell'anno precedente. Il congresso  straordinario  dei  coordinamenti
territoriali e' proposto  al  livello  regionale  di  competenza  con
documento motivato, sottoscritto e votato  da  almeno  i  tre  quinti
degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. 
    5. Nei casi previsti dai precedenti comma 3 e 4,  la  commissione
nazionale di garanzia e' investita della verifica delle  procedure  e
delle sottoscrizioni.