III - Struttura territoriale 
 
                               Art. 9. 
                              Regionale 
 
    1. L'assemblea regionale e' eletta dal congresso regionale con  i
delegati  eletti  dai  singoli  congressi  di   federazione   e   dei
coordinamenti territoriali.  L'assemblea  ha  funzioni  di  indirizzo
politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le
modalita'   definite   dal   regolamento    congressuale    approvato
dall'assemblea  nazionale,  la/il  segretaria/segretario   regionale.
L'assemblea regionale  su  proposta  della/del  segretaria/segretario
regionale elegge un coordinamento regionale e una/un tesoriera/e. 
    2.  L'assemblea  regionale  approva  le  liste  per  le  elezioni
regionali. 
    3.  Con  regolamento,  approvato   dall'assemblea   regionale   a
maggioranza  dei  suoi  componenti,  saranno  definite  le  forme  di
organizzazione e funzionamento del livello regionale,  prevedendo  la
costituzione degli organismi dirigenti in relazione al  numero  degli
iscritti, fissando una quota  massima  del  15%  complessiva  per  la
presenza  di  amministratori  e  rappresentanti   istituzionali   del
movimento  nel  territorio  regionale.  Il  regolamento  congressuale
stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi  dirigenti  e
gli iscritti. 
    4. La validita' del regolamento  regionale  e'  subordinato  alla
coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione
nazionale di garanzia e' competente a ratificare i  regolamenti  e  a
dirimere in via definitiva eventuali controversie. 
    5. L'assemblea regionale, qualora non siano previste dal presente
statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie
deliberazioni a maggioranza dei  presenti  senza  necessita'  per  la
validita' delle stesse di quorum costitutivi.