III - Struttura territoriale Art. 9. Regionale 1. L'assemblea regionale e' eletta dal congresso regionale con i delegati eletti dai singoli congressi di federazione e dei coordinamenti territoriali. L'assemblea ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, la/il segretaria/segretario regionale. L'assemblea regionale su proposta della/del segretaria/segretario regionale elegge un coordinamento regionale e una/un tesoriera/e. 2. L'assemblea regionale approva le liste per le elezioni regionali. 3. Con regolamento, approvato dall'assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello regionale, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti, fissando una quota massima del 15% complessiva per la presenza di amministratori e rappresentanti istituzionali del movimento nel territorio regionale. Il regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti. 4. La validita' del regolamento regionale e' subordinato alla coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di garanzia e' competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie. 5. L'assemblea regionale, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.