Art. 2 
 
               Determinazione dei valori assicurabili 
 
  1. I valori assicurabili, con polizze agevolate,  delle  produzioni
vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli
allevamenti zootecnici colpiti  da  epizoozie  e  dei  costi  per  il
ripristino delle strutture  aziendali  e  per  lo  smaltimento  delle
carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari
di  mercato  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ai  sensi  dell'articolo  127  della
legge n. 388/2000, comma 3,  e  dell'articolo  2,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo n. 102/2004. 
  2. I valori assicurabili delle produzioni devono  essere  calcolati
applicando i prezzi unitari di cui al comma 1 alla  produzione  media
annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013,  articolo
37, del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo  2,  comma  16  e  del
decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.