Art. 5 
 
Determinazione della spesa  ammessa  al  contributo,  delle  aliquote
  massime concedibili e del contributo. 
 
  1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore
risultante dal confronto tra la spesa  premi  ottenuta  applicando  i
parametri contributivi calcolati con i  dati  assicurativi  agevolati
acquisiti nel Sistema di gestione del rischio secondo  le  specifiche
tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa
premi risultante dal certificato di polizza. 
  2. Le definizioni delle avversita' atmosferiche  e  delle  garanzie
ammissibili alla  copertura  assicurativa  agevolata  sono  riportate
nell'allegato 4 al presente decreto. 
  3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola
agevolata  non  prevedono  criteri  di  selezione  delle   operazioni
pertanto, al fine di contenere la spesa  pubblica  nel  limite  delle
risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire
le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara'
determinata  a  consuntivo  tenuto  conto  delle  disponibilita'   di
bilancio. 
  4.  Le  percentuali  contributive  massime  sulla  spesa   ammessa,
calcolata  secondo  quanto  previsto  nell'allegato  3  al   presente
decreto, tenuto conto delle disponibilita' di  bilancio  nazionale  e
comunitario  sono,  per  ogni  combinazione  coltura,   struttura   o
allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: 
    a) polizze con soglia di danno, relative a: 
      1) colture  (compresa  l'uva  da  vino)/eventi  assimilabili  a
calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie  secondo  le
combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b),  c),  d),
e), e comma 3: fino al 65% della spesa ammessa; 
      2)   allevamenti/epizoozie/Mancato   reddito   e   abbattimento
forzoso: fino al 65% della spesa ammessa; 
      3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni  produzioni
di latte: fino al 65% della spesa ammessa; 
      4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata  o  ridotta
produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa; 
      5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa; 
      6) colture  (compresa  l'uva  da  vino)/eventi  assimilabili  a
calamita' naturali, secondo le combinazioni di  cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera f): fino al 60% della spesa ammessa; 
    b) polizze senza soglia di danno, relative a: 
      1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali
ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 
      2) allevamenti/animali morti  per  qualunque  causa/smaltimento
carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 
  5.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore   delle   nuove   regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell'Unione  e  per
effetto delle stesse, la soglia minima di danno e l'aliquota  massima
di aiuto indicata al comma  4,  lett.  a),  punti  da  1  a  4,  sono
adeguate, automaticamente, ai valori ivi previsti.