Art. 6 Costi eleggibili e assegnazione del contributo 1. Ai fini della determinazione del contributo, sono eleggibili le voci di costo ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema, relative alle seguenti fasi di lavorazione: a) operazioni relative al restauro dei materiali da digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto; b) scansione digitale; c) eventuale trattamento di digital clean e color correction; d) eventuale realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata, ai fini di una piu' efficace conservazione del materiale; e) acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file per il materiale digitalizzato. 2. Il contributo e' erogato dalla DG Cinema per il 50 per cento del suo ammontare all'atto di riconoscimento del contributo medesimo. 3. Il saldo del contributo e' erogato previa verifica, da parte della DG Cinema, della rispondenza della digitalizzazione delle opere e del materiale al progetto tecnico presentato e previa dichiarazione, da parte della Cineteca nazionale, dell'avvvenuta consegna alla stessa della copia digitalizzata in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 7 del presente decreto, ed ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016. 4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 sono subordinate alla verifica in merito alla regolarita' contributiva del beneficiario. 5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con altri aiuti pubblici, fatta eccezione, rispetto alla specifica opera ovvero al materiale cinematografico e audiovisivo, per i contributi di cui all'art. 27 della legge n. 220 del 2016 qualora i predetti contributi si riferiscano alla medesime voci di costo.