Art. 6 
 
 
           Costi eleggibili e assegnazione del contributo 
 
  1. Ai fini della determinazione del contributo, sono eleggibili  le
voci di costo ulteriormente specificate nella modulistica predisposta
dalla DG Cinema, relative alle seguenti fasi di lavorazione: 
    a)   operazioni   relative   al   restauro   dei   materiali   da
digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto; 
    b) scansione digitale; 
    c) eventuale trattamento di digital clean e color correction; 
    d)  eventuale  realizzazione  di  una  copia  in  pellicola   del
materiale ovvero  dell'opera  digitalizzata,  ai  fini  di  una  piu'
efficace conservazione del materiale; 
    e) acquisto o noleggio di  sistemi  o  spazi  di  memorizzazione,
archiviazione e di gestione dei file per il materiale digitalizzato. 
  2. Il contributo e' erogato dalla DG Cinema per il 50 per cento del
suo ammontare all'atto di riconoscimento del contributo medesimo. 
  3. Il saldo del contributo e' erogato  previa  verifica,  da  parte
della DG Cinema, della rispondenza della digitalizzazione delle opere
e  del  materiale   al   progetto   tecnico   presentato   e   previa
dichiarazione, da  parte  della  Cineteca  nazionale,  dell'avvvenuta
consegna alla stessa della  copia  digitalizzata  in  ottemperanza  a
quanto stabilito nell'art.  7  del  presente  decreto,  ed  ai  sensi
dell'art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016. 
  4. Le erogazioni di cui ai  commi  2  e  3  sono  subordinate  alla
verifica in merito alla regolarita' contributiva del beneficiario. 
  5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa  comunitaria  in
materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al  presente  decreto
e' cumulabile con altri aiuti  pubblici,  fatta  eccezione,  rispetto
alla  specifica  opera  ovvero   al   materiale   cinematografico   e
audiovisivo, per i contributi di cui all'art. 27 della legge  n.  220
del 2016 qualora i predetti contributi si riferiscano  alla  medesime
voci di costo.