Art. 2 
 
                 Registro nazionale degli ispettori 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, il registro nazionale degli  ispettori  di
cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.
224; tale registro e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2.   Il   registro   contiene   l'indicazione   delle   generalita'
dell'ispettore nonche' l'indicazione dell'amministrazione che  lo  ha
designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla
base delle designazioni di cui al successivo comma 3. 
  3. Gli ispettori sono designati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dal  Ministero  della  salute,  dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e  forestali  e  dalle
regioni e provincie autonome fra  funzionari  pubblici  con  adeguato
profilo tecnico-scientifico,  entro novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, e sono nominati  con  provvedimento  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ai
sensi all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224. 
  4.  Per  l'esercizio  dell'attivita'   di   vigilanza   l'autorita'
nazionale competente ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, le regioni e le province  autonome
e gli enti locali si avvalgono degli ispettori iscritti nel  registro
nazionale di cui al comma 1 del presente articolo. 
  5. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza di  cui  al  presente
decreto gli ispettori  svolgono  funzioni  di  ufficiali  di  polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, e sono tenuti agli obblighi di  riservatezza  di
cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo. 
  6. L'autorita' nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del  decreto  legislativo   8   luglio   2003,   n.   224,   assicura
l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel  registro
nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.