Art. 2 Registro nazionale degli ispettori 1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; tale registro e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il registro contiene l'indicazione delle generalita' dell'ispettore nonche' l'indicazione dell'amministrazione che lo ha designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle designazioni di cui al successivo comma 3. 3. Gli ispettori sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero della salute, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie autonome fra funzionari pubblici con adeguato profilo tecnico-scientifico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sono nominati con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 4. Per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, le regioni e le province autonome e gli enti locali si avvalgono degli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui al presente decreto gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo. 6. L'autorita' nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.