Art. 2 
 
Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
                            1999, n. 162 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,  n.
162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 2, le parole: «10 giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
  b) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «6, comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»; 
  c) all'articolo 12, comma 2, lettera d), le parole:  «6,  comma  5»
sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»; 
  d)  all'articolo  12,  comma  2,  lettera  e),   le   parole:   «la
manutenzione  dell'impianto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico»; 
  e) all'articolo 12, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando la comunicazione di cui al  comma  1  e'  effettuata
oltre il termine di sessanta giorni,  la  documentazione  di  cui  al
comma 2 e' integrata da  un  verbale  di  verifica  straordinaria  di
attivazione dell'impianto.»; 
  f)  all'articolo  12,  comma  4,  le  parole:  «lettera  m)»   sono
sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»; 
  g) all'articolo 13,  comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui
all'allegato  VI  o  X»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'allegato V o VIII»; 
  h) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Tale
verifica  straordinaria  deve  evidenziare  in  modo  dettagliato  la
rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo  della
precedente verifica.»; 
  2) al comma  3  le  parole:  «lettera  m)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettera cc)»; 
  i) all'articolo 15, comma 2, le  parole:  «anche  da  personale  di
custodia istruito per questo scopo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«anche  da  personale  di  custodia  o  altro  personale  competente,
autorizzato dal  proprietario  o  dal  suo  legale  rappresentante  e
istruito per questo scopo»; 
  l) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Il manutentore,  provvede,
periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il manutentore, al fine  di  garantire  la  corretta
funzionalita'  dell'impianto,  esegue  interventi   di   manutenzione
tenendo  conto  delle  esigenze  dell'impianto  stesso  e,  comunque,
provvede periodicamente almeno a:»; 
  m)  all'articolo  16,  comma  1,  le  parole:  «6,  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»; 
  n) l'articolo 18 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15, 16
          e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1999, n. 162 (Regolamento recante  norme  per  l'attuazione
          della   direttiva   95/16/CE   sugli   ascensori    e    di
          semplificazione dei procedimenti  per  la  concessione  del
          nulla osta per  ascensori  e  montacarichi,  nonche'  della
          relativa licenza di esercizio), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno  1999,  n.  134,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art.  12  (Messa  in  esercizio  degli   ascensori   e
          montacarichi). - 1. La messa in esercizio degli  ascensori,
          montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti  alla
          definizione di ascensore la cui  velocita'  di  spostamento
          non supera 0,15 m/s e' soggetta a comunicazione,  da  parte
          del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune
          competente  per  territorio  o  alla   provincia   autonoma
          competente secondo il proprio statuto. 
              2. La comunicazione di cui al comma 1,  da  effettuarsi
          entro sessanta giorni dalla  data  della  dichiarazione  di
          conformita' dell'impianto di cui all'art. 4-bis,  comma  2,
          del  presente  regolamento  ovvero  all'art.  3,  comma  3,
          lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,
          contiene: 
              a)  l'indirizzo  dello  stabile   ove   e'   installato
          l'impianto; 
              b) la velocita', la portata, la corsa, il numero  delle
          fermate e il tipo di azionamento; 
              c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore
          dell'ascensore  o  del  fabbricante  del   montacarichi   o
          dell'apparecchio   di   sollevamento    rispondente    alla
          definizione di ascensore la cui  velocita'  di  spostamento
          non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'art.  3,  comma  3,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; 
              d) la copia della dichiarazione di conformita'  di  cui
          all'art. 4-bis, comma 2, del  presente  regolamento  ovvero
          all'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27
          gennaio 2010, n. 17; 
              e) l'indicazione della ditta, abilitata  ai  sensi  del
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008,  n.  37,  cui  il   proprietario   ha   affidato   la
          manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico; 
              f) l'indicazione del soggetto incaricato di  effettuare
          le ispezioni periodiche sull'impianto, ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1, che abbia accettato l'incarico. 
              2-bis. Quando la comunicazione di cui  al  comma  1  e'
          effettuata  oltre  il  limite  di   sessanta   giorni,   la
          documentazione di cui al comma 2 e' integrata da un verbale
          di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto. 
              3.   L'ufficio   competente    del    comune    assegna
          all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e
          lo comunica al proprietario o al suo legale  rappresentante
          dandone contestualmente notizia al soggetto competente  per
          l'effettuazione delle verifiche periodiche. 
              4. Quando si apportano le modifiche costruttive di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera cc), il  proprietario,  previo
          adeguamento  dell'impianto,  per  la  parte  modificata   o
          sostituita nonche' per  le  altre  parti  interessate  alle
          disposizioni   del   presente   regolamento,    invia    la
          comunicazione di cui al comma 1 al  comune  competente  per
          territorio   nonche'    al    soggetto    competente    per
          l'effettuazione delle verifiche periodiche. 
              5. E' fatto divieto di porre o mantenere  in  esercizio
          impianti per i quali non  siano  state  effettuate,  ovvero
          aggiornate   a   seguito   di   eventuali   modifiche,   le
          comunicazioni di cui al presente articolo. 
              6. Ferme restando in capo  agli  organi  competenti  le
          funzioni di controllo ad essi  attribuite  dalla  normativa
          vigente,  e  fatto  salvo   l'eventuale   accertamento   di
          responsabilita'  civile,  nonche'  penale  a   carico   del
          proprietario dell'immobile e/o  dell'installatore  e/o  del
          fabbricante, il comune ordina l'immediata  sospensione  del
          servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal
          presente regolamento. 
              7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a  dare
          tempestiva   comunicazione   al   comune   territorialmente
          competente dell'inosservanza  degli  obblighi  imposti  dal
          presente regolamento  rilevata  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni.». 
              «Art. 13 (Verifiche periodiche). - 1.  Il  proprietario
          dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono  tenuti
          ad  effettuare  regolari  manutenzioni  dell'impianto   ivi
          installato, nonche'  a  sottoporre  lo  stesso  a  verifica
          periodica ogni due  anni.  Alla  verifica  periodica  degli
          ascensori,  dei  montacarichi   e   degli   apparecchi   di
          sollevamento rispondenti alla definizione di  ascensore  la
          cui  velocita'  di  spostamento   non   supera   0,15   m/s
          provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti,  a  mezzo  di
          tecnici forniti di laurea in ingegneria: 
              a)   l'azienda   sanitaria   locale   competente    per
          territorio,  ovvero,   l'ARPA,   quando   le   disposizioni
          regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
          attribuiscono ad essa tale competenza; 
              b) la direzione territoriale del lavoro  del  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  competente   per
          territorio,  per  gli  impianti   installati   presso   gli
          stabilimenti industriali o le aziende agricole; 
              c) la direzione generale del trasporto pubblico  locale
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli
          ascensori  destinati  ai  servizi  di  pubblico   trasporto
          terrestre, come stabilito  all'art.  1,  terzo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          753; 
              d) gli organismi di certificazione notificati ai  sensi
          del presente regolamento per le valutazioni di  conformita'
          di cui all'allegato V o VIII; 
              e) gli organismi di ispezione "di tipo A"  accreditati,
          per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della
          norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020:  2012,  e   successive
          modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a
          svolgere  attivita'  di   accreditamento   ai   sensi   del
          regolamento (CE) n. 765/2008. 
              2. Il soggetto che ha eseguito  la  verifica  periodica
          rilascia al proprietario,  nonche'  alla  ditta  incaricata
          della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne
          comunica l'esito  al  competente  ufficio  comunale  per  i
          provvedimenti di competenza. 
              3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette  ad
          accertare se le parti dalle quali dipende la  sicurezza  di
          esercizio dell'impianto sono in condizioni  di  efficienza,
          se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e  se
          e'  stato  ottemperato  alle   prescrizioni   eventualmente
          impartite in precedenti verifiche. Il  soggetto  incaricato
          della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le
          suddette operazioni. 
              4. Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante
          forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano
          eseguite le verifiche periodiche dell'impianto. 
              5. Le amministrazioni statali che  hanno  propri  ruoli
          tecnici possono provvedere, per  i  propri  impianti,  alle
          verifiche di cui al  presente  articolo,  direttamente  per
          mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso  il
          verbale della  verifica,  ove  negativo,  e'  trasmesso  al
          competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone
          il fermo dell'impianto. 
              6.  Le  spese  per  l'effettuazione   delle   verifiche
          periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove
          e' installato l'impianto.». 
              «Art. 14 (Verifiche straordinarie). - 1. A  seguito  di
          verbale  di  verifica  periodica  con  esito  negativo,  il
          competente ufficio comunale dispone il fermo  dell'impianto
          fino alla  data  della  verifica  straordinaria  con  esito
          favorevole.  La  verifica  straordinaria  e'  eseguita  dai
          soggetti  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  ai  quali   il
          proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  rivolgono
          richiesta  dopo  la  rimozione  delle   cause   che   hanno
          determinato l'esito negativo della verifica. Tale  verifica
          straordinaria  deve  evidenziare  in  modo  dettagliato  la
          rimozione  delle  cause  che  avevano  determinato  l'esito
          negativo della precedente verifica. 
              2. In caso di incidenti di notevole  importanza,  anche
          se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo
          legale rappresentante danno immediata notizia al competente
          ufficio comunale  che  dispone,  immediatamente,  il  fermo
          dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, e'
          necessaria una verifica straordinaria, con esito  positivo,
          ai sensi del comma 1. 
              3. Nel caso siano apportate all'impianto  le  modifiche
          di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  cc),  la  verifica
          straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'art.  13,
          comma 1. 
              4.  Le  spese  per  l'effettuazione   delle   verifiche
          straordinarie sono a carico del proprietario dello  stabile
          ove e' installato l'impianto. 
              5. Nell'ipotesi prevista  dall'art.  13,  comma  5,  le
          amministrazioni statali possono  provvedere  alla  verifica
          straordinaria  avvalendosi  degli  ingegneri   dei   propri
          ruoli.». 
              «Art.  15  (Manutenzione).   -   1.   Ai   fini   della
          conservazione   dell'impianto    e    del    suo    normale
          funzionamento,   il   proprietario   o   il   suo    legale
          rappresentante sono tenuti ad affidare la  manutenzione  di
          tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e  degli
          apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione  di
          ascensore la cui velocita' di spostamento non  supera  0,15
          m/s a persona munita di certificato  di  abilitazione  o  a
          ditta  specializzata  ovvero  a  un  operatore  comunitario
          dotato  di   specializzazione   equivalente   che   debbono
          provvedere a mezzo di personale abilitato. 
              Il  certificato  di  abilitazione  e'  rilasciato   dal
          prefetto, in seguito  all'esito  favorevole  di  una  prova
          teorico  -  pratica,  da  sostenersi  dinanzi  ad  apposita
          commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9
          e  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre 1951, n. 1767. 
              2.  Il  manutentore  provvede  anche  alla  manovra  di
          emergenza  che,  in  caso  di   necessita',   puo'   essere
          effettuata anche da personale di custodia o altro personale
          competente, autorizzato dal proprietario o dal  suo  legale
          rappresentante e istruito per questo scopo. 
              3. Il manutentore, al fine  di  garantire  la  corretta
          funzionalita'   dell'impianto,   esegue    interventi    di
          manutenzione tenendo  conto  delle  esigenze  dell'impianto
          stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a: 
              a)  a  verificare   il   regolare   funzionamento   dei
          dispositivi  meccanici,  idraulici  ed  elettrici   e,   in
          particolare, delle porte dei piani e delle serrature; 
              b) a verificare lo stato di conservazione delle funi  e
          delle catene; 
              c)  alle   operazioni   normali   di   pulizia   e   di
          lubrificazione delle parti. 
              4. Il manutentore provvede, almeno una volta  ogni  sei
          mesi  per  gli  ascensori,  compresi  gli   apparecchi   di
          sollevamento rispondenti alla definizione di  ascensore  la
          cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s, e  almeno
          una volta all'anno per i montacarichi: 
              a)  a  verificare  l'integrita'  e   l'efficienza   del
          paracadute, del  limitatore  di  velocita'  e  degli  altri
          dispositivi di sicurezza; 
              b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro
          attacchi; 
              c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico  e
          l'efficienza dei collegamenti con la terra; 
              d) ad annotare i  risultati  di  queste  verifiche  sul
          libretto di cui all'art. 16. 
              5. Il manutentore promuove,  altresi',  tempestivamente
          la riparazione  e  la  sostituzione  delle  parti  rotte  o
          logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione. 
              6. Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante
          provvedono   prontamente   alle    riparazioni    e    alle
          sostituzioni. 
              7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in
          atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso  non  sia
          stato   riparato    informandone,    tempestivamente,    il
          proprietario o il suo legale rappresentante e  il  soggetto
          incaricato delle verifiche periodiche,  nonche'  il  comune
          per   l'adozione   degli   eventuali    provvedimenti    di
          competenza.». 
              «Art. 16 (Libretto e  targa).  -  1.  I  verbali  dalle
          verifiche  periodiche  e   straordinarie   debbono   essere
          annotati o allegati in  apposito  libretto  che,  oltre  ai
          verbali delle verifiche periodiche e straordinarie  e  agli
          esiti delle visite di manutenzione,  deve  contenere  copia
          delle dichiarazioni di conformita' di cui  all'art.  4-bis,
          comma 2, del presente regolamento ovvero all'art. 3,  comma
          3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
          17, e copia delle  comunicazioni  del  proprietario  o  suo
          legale  rappresentante  al  competente  ufficio   comunale,
          nonche' copia della comunicazione  del  competente  ufficio
          comunale al proprietario o  al  suo  legale  rappresentante
          relative al numero di matricola assegnato all'impianto. 
              2. Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante
          assicurano la disponibilita' del  libretto  all'atto  delle
          verifiche  periodiche  o  straordinarie  o  nel  caso   del
          controllo  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del   presente
          regolamento  ovvero  all'art.  6,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. 
              3. In ogni supporto del carico devono esporsi,  a  cura
          del  proprietario  o  del  suo  legale  rappresentante,  le
          avvertenze per  l'uso  e  una  targa  recante  le  seguenti
          indicazioni: 
              a)  soggetto  incaricato  di  effettuare  le  verifiche
          periodiche; 
              b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione; 
              c) numero di matricola; 
              d) portata complessiva in chilogrammi; 
              e) se del caso, numero massimo di persone.». 
              «Art. 18 (Norma di rinvio). - (Abrogato).».