Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite, sulla base del costo effettivo del  servizio,  le  tariffe
per  l'integrale  copertura  dei   costi   sostenuti   dall'Autorita'
designata nazionale coordinatrice di cui  all'articolo  2,  comma  3,
connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione
e di richiesta di consenso esplicito di cui all'articolo 8, paragrafo
8, del regolamento e le relative modalita' di versamento. Le  tariffe
sono aggiornate ogni due anni con le medesime modalita'. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.