Art. 12 Disposizioni finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, e' abrogato. 2. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. 3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni, previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Lorenzin, Ministro della salute Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Calenda, Ministro dello sviluppo economico Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Costa, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 12: - Il citato decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, abrogato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2011, n. 283.