Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati. 2. Le Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 4 del regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito «Autorita' designata nazionale coordinatrice», provvede a coordinare le Autorita' nazionali designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorita' designate dei Paesi membri UE.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 649/2012 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1907/2006 si veda nelle note alle premesse.