Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo   3   del   regolamento   limitatamente    ai    termini
effettivamente utilizzati. 
  2. Le Autorita' nazionali  designate  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento  sono   il   Ministero   della   salute,   il   Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il  Ministero
dello sviluppo economico. 
  3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione
sanitaria, di seguito «Autorita' designata nazionale  coordinatrice»,
provvede a coordinare le Autorita'  nazionali  designate  di  cui  al
comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori,  per
la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n.  1907/2006  (REACH)  e
con le Autorita' designate dei Paesi membri UE. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          649/2012 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1907/2006 si veda nelle note alle premesse.