Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. La medesima sanzione si applica, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, a colui che, relativamente all'operazione di esportazione di un articolo, non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1272/2008 si veda nelle note alle premesse.