Art. 4 Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorita' designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, della sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.