Art. 4 
 
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in
  materia di informazioni sull'esportazione  e  sull'importazione  di
  sostanze chimiche 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'esportatore   o
l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero
comunica  in  modo  inesatto  o  incompleto  all'Autorita'  designata
nazionale  coordinatrice  di  cui  all'articolo  2,   comma   3,   il
quantitativo  esportato  o  importato  nell'anno  precedente,   della
sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo   1,   del   regolamento,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro  a
12.000 euro.