Art. 5 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del  regolamento
  in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che  non  si
conforma  alle  decisioni  contenute   nelle   risposte   del   Paese
importatore di cui all'articolo 14,  paragrafo  4,  del  regolamento,
entro il termine stabilito, e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti  2
o 3 dell'allegato I del regolamento o  una  miscela  contenente  tale
sostanza in concentrazione tale da poter far  scattare  l'obbligo  di
etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza  aver
ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice o da altro paese
importatore, ovvero  dopo  la  validita'  dello  stesso  nei  termini
previsti dall'articolo 14, paragrafo 8,  del  regolamento  ovvero  in
mancanza di una decisione di procedere in assenza del consenso ovvero
in assenza dell'applicabilita' delle condizioni di  cui  all'articolo
14,  paragrafo  6,  del  regolamento,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione  di  una  sostanza  nei  sei  mesi  che
precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla  data
di  fabbricazione,  a  meno  che  le  proprieta'  intrinseche   della
sostanza, di cui all'articolo 14, paragrafo 10,  primo  periodo,  del
regolamento lo consentano, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di  esportazione  di  un  pesticida  e  non  predispone
l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 14,  paragrafo  11,
del regolamento, ovvero non conformemente a  quanto  stabilito  dallo
stesso articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000 euro a 60.000 euro. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1272/2008 si veda nelle note alle premesse.