Art. 8 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del  regolamento
  in materia di informazioni obbligatorie per  le  sostanze  chimiche
  esportate 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di  sostanze
chimiche  che  non  adempie  agli  obblighi   di   etichettatura   ed
imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 10.000 euro a 60.000 euro.  Alla  stessa  sanzione  soggiace
chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche,
non  ottempera  ovvero  ottempera  in  modo  inesatto  o   incompleto
all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento,  di
fornire una scheda informativa  sulla  sicurezza  conformemente  alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  31  del  regolamento   (CE)   n.
1907/2006. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di sostanze chimiche  e  non  ottempera
all'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e  la  data
di fabbricazione delle sostanze chimiche,  contemplate  dall'articolo
17, paragrafo 2, o elencate nell'allegato 1  del  regolamento,  e  se
necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla  distinte
zone climatiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1907/2006 si veda nelle note alle premesse.