Art. 2 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
                            1973, n. 600 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 31-bis, terzo comma, le parole: «7, 8  e  10»  sono
sostituite dalle seguenti: «7, 8, 8-bis e 10»; 
  b) all'articolo 31-ter, il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 31-bis, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
          tra le autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione
          europea). -  L'Amministrazione  finanziaria  provvede  allo
          scambio, con le  altre  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, delle  informazioni  necessarie
          per assicurare il corretto accertamento  delle  imposte  di
          qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
          finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese  le
          autorita' locali. Essa, a tale fine,  puo'  autorizzare  la
          presenza nel territorio dello  Stato  di  funzionari  delle
          amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  alla  raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento delle imposte sul reddito. 
              In sede di assistenza e cooperazione nello  scambio  di
          informazioni  l'amministrazione   finanziaria   opera   nel
          rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8,  8-bis  e
          10 della direttiva 2011/16/UE  del  15  febbraio  2011  del
          Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE  del  19
          dicembre 1977. 
              Le  informazioni  non  sono  trasmesse  quando  possono
          rivelare   un   segreto    commerciale,    industriale    o
          professionale, un processo commerciale o un'informazione la
          cui  divulgazione  contrasti  con  l'ordine  pubblico.   La
          trasmissione  delle  informazioni  puo'  essere,   inoltre,
          rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato  membro
          richiedente, per motivi di fatto o di diritto,  non  e'  in
          grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
              Le informazioni sono trattate e tenute  segrete  con  i
          limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni  che
          disciplinano  la   cooperazione   amministrativa,   e   VI,
          relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
              Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio  la
          comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria
          alle autorita' competenti degli altri  Stati  membri  delle
          informazioni atte a  permettere  il  corretto  accertamento
          delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
              In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio  di
          informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e  la
          partecipazione alle indagini amministrative  di  funzionari
          delle amministrazioni  fiscali  degli  altri  stati  membri
          dell'Unione europea, e'  disciplinata  dall'art.  11  della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio.
          Alla   presenza   dei    funzionari    dell'Amministrazione
          finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
          amministrative, i funzionari esteri possono  interrogare  i
          soggetti sottoposti al controllo ed esaminare  la  relativa
          documentazione,  a  condizione  di  reciprocita'  e  previo
          accordo   tra   l'autorita'   richiedente   e   l'autorita'
          interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
          utilizzano direttamente le informazioni  scambiate  durante
          le indagini svolte all'estero. 
              Quando la situazione di uno o piu' soggetti di  imposta
          presenta un interesse  comune  o  complementare  con  altri
          Stati membri, l'Amministrazione finanziaria  puo'  decidere
          di procedere a controlli simultanei con le  Amministrazioni
          finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel  proprio
          territorio, allo scopo di scambiare le  informazioni  cosi'
          ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
          controllo eseguito da un solo Stato membro. 
              L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
          i  soggetti  d'imposta  sui  quali  intende   proporre   un
          controllo simultaneo, informando  le  autorita'  competenti
          degli  altri  Stati  membri  interessati   circa   i   casi
          suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,  essa
          indica, per quanto possibile, i motivi per cui  detti  casi
          sono stati scelti e fornisce le  informazioni  che  l'hanno
          indotta a proporli, indicando il termine entro il  quale  i
          controlli devono essere effettuati. 
              Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
          proponga  di  partecipare  ad  un   controllo   simultaneo,
          l'Amministrazione  finanziaria   comunica   alla   suddetta
          autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il  controllo
          richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
          si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
              Nel  caso  di  adesione  alla  proposta  di   controllo
          simultaneo avanzata dall'autorita' competente di  un  altro
          Stato  membro,  l'Amministrazione  finanziaria  designa  un
          rappresentante cui compete la direzione e il  coordinamento
          del controllo. 
              Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          l'Amministrazione  competente   provvede   all'espletamento
          delle  attivita'  ivi  previste  con   le   risorse   umane
          strumentali   e   finanziarie   previste   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 31-ter, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 31-ter (Accordi preventivi  per  le  imprese  con
          attivita' internazionale). - 1. Le  imprese  con  attivita'
          internazionale hanno accesso ad una  procedura  finalizzata
          alla  stipula  di  accordi   preventivi,   con   principale
          riferimento ai seguenti ambiti: 
              a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
          di calcolo del valore normale delle operazioni  di  cui  al
          comma 7, dell'art. 110 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del
          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime
          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del
          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10
          dell'art. 110  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili
          e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato  di
          un'impresa  o  un  ente  residente  ovvero   alla   stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
              c) valutazione preventiva della sussistenza o meno  dei
          requisiti  che  configurano  una   stabile   organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri  previsti  dall'art.  162  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
              d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine  convenzionale,  concernenti  l'erogazione   o   la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
              2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
          il periodo d'imposta nel corso del quale sono  stipulati  e
          per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
          delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti  ai  fini
          degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli  stessi.
          Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi  con
          le autorita' competenti di Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
          cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti purche' non anteriori al  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di presentazione della relativa istanza  da
          parte del contribuente. 
              3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a  base
          dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
          periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
          a quello in corso alla data di presentazione  dell'istanza,
          relativamente a tali periodi  di  imposta  e'  concessa  la
          facolta' al contribuente  di  far  valere  retroattivamente
          l'accordo stesso, provvedendo, ove  si  renda  a  tal  fine
          necessario   rettificare   il    comportamento    adottato,
          all'effettuazione  del  ravvedimento  operoso  ovvero  alla
          presentazione  della  dichiarazione  integrativa  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 8,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
              4. (abrogato). 
              5. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al
          competente Ufficio della  Agenzia  delle  entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 7. Qualunque  riferimento
          all'art. 8 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi  effettuato
          al presente articolo.».