Art. 2 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»; c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»; e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12 (Organismi di certificazione). - 1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento. 3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive: a) sono disciplinate le procedure, nonche' i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione. Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX; b) e' revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e reiterate irregolarita' da parte dell'organismo stesso; c) e' sospesa l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti; d) e' revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui alla lettera c). 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.».