Art. 2 
 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4  settembre  2002,
                               n. 262 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  4  settembre  2002,  n.
262, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Gli  organismi  di
certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di
cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Gli  organismi  di
certificazione   sono   accreditati   dall'organismo   nazionale   di
accreditamento designato ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, previa  verifica  dei  requisiti  minimi
previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita' di
cui al comma 1 e' subordinata ad apposita  autorizzazione  rilasciata
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su
istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato
IX, parte b), ai fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino alla data
di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»; 
    c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1»  e
alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse; 
    d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  comunica  al
Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni  ai  sensi
delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini  della  notifica  alla
Commissione europea.»; 
    e) al comma 5 le  parole:  «Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
europee»    sono     sostituite     dalle     seguenti:     «Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  4
          settembre 2002, n. 262, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  12  (Organismi  di  certificazione).  -  1.  Gli
          organismi  di  certificazione  svolgono  le  procedure   di
          valutazione di conformita' di cui  all'art.  11,  comma  1,
          lettere a), b) e c). 
              2. Gli organismi  di  certificazione  sono  accreditati
          dall'organismo nazionale  di  accreditamento  designato  ai
          sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99,  previa  verifica   dei   requisiti   minimi   previsti
          nell'allegato IX, parte a). Lo  svolgimento  dell'attivita'
          di cui al comma 1 e' subordinata ad apposita autorizzazione
          rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  su  istanza   degli
          organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX,
          parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti
          prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino
          alla  data  di  scadenza  indicata   nel   certificato   di
          accreditamento. 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto con il  Ministero  delle
          attivita' produttive: 
                a)  sono  disciplinate  le   procedure,   nonche'   i
          requisiti  previsti  ai  fini   dell'autorizzazione.   Fino
          all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure
          e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX; 
                b) e' revocata l'autorizzazione nel caso  in  cui  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio,  al
          quale   spetta   la   vigilanza    sugli    organismi    di
          certificazione,  riscontri  la  sopravvenuta  mancanza  dei
          requisiti  prescritti   o   accerti   gravi   e   reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo stesso; 
                c) e' sospesa l'autorizzazione, previa  contestazione
          all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un
          termine di trenta giorni per  ricevere  eventuali  elementi
          giustificativi  e  controdeduzioni,   nel   caso   in   cui
          l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in
          modo soddisfacente i propri compiti; 
                d) e' revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui
          al comma 1 non ottempera nei modi e nei  tempi  indicati  a
          quanto stabilito nel provvedimento di  sospensione  di  cui
          alla lettera c). 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare comunica al Ministero dello  sviluppo
          economico il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma
          2, nonche' le eventuali  revoche  e  sospensioni  ai  sensi
          delle lettere b), c) e  d)  del  comma  3,  ai  fini  della
          notifica alla Commissione europea. 
              5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio cura la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'elenco  degli  organismi  di  certificazione   e   dei
          relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea, completi del numero di identificazione
          loro attribuito dalla Commissione europea.».