Art. 3 
 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4  settembre  2002,
                               n. 262 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  4  settembre  2002,  n.
262, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e  le
modifiche degli allegati  al  presente  decreto  sono  apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  dell'art.  14  del  decreto  legislativo  4
          settembre 2002, n. 262, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Procedura di modifica degli allegati).  -  1.
          Le integrazioni e le modifiche degli allegati  al  presente
          decreto   sono   apportate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400.».