Art. 4 
 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4  settembre  2002,
                               n. 262 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  4  settembre  2002,  n.
262, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di
cui all'articolo 3 che immettono in commercio o mettono  in  servizio
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte  c),
per le quali e' riscontrato da parte dell'Istituto superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale  il  superamento  del  livello  di
potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»; 
    b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Le  attivita'
di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni  sono
svolte  dall'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'art.  15  del  decreto  legislativo  4
          settembre 2002, n. 262, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.15 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante o il mandatario
          che immette in commercio o mette in  servizio  macchine  ed
          attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate  dalla
          dichiarazione CE di conformita' di cui all'art. 8, comma 1,
          e' punito, fuori dai casi in cui la violazione  costituisce
          reato,  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   del
          pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 
              2.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  viola   le
          disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, e'  punito,  fuori
          dai casi in cui la violazione  costituisce  reato,  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da euro 500 a euro 25000. 
              3. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature,  di
          cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformita'
          e dell'indicazione del livello di potenza sonora  garantito
          di cui all'art. 9, comma 1, e' punito, fuori  dai  casi  in
          cui  la  violazione  costituisce  reato,  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 1000 a euro 50000. 
              4.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  viola   le
          disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, e'  punito,  fuori
          dai casi in cui la violazione  costituisce  reato,  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da euro 500 a euro 25000. 
              5. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed  attrezzature  di
          cui all'allegato I, parte b),  non  conformi  ai  requisiti
          previsti all'art. 10, comma 1, e' punito, fuori dai casi in
          cui  la  violazione  costituisce  reato,  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 1000 a euro 50000. 
              5-bis. I soggetti di cui all'art. 3  che  immettono  in
          commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di
          cui all'allegato I, parte b) e parte c), per  le  quali  e'
          riscontrato  da  parte  dell'Istituto  superiore   per   la
          protezione e  la  ricerca  ambientale  il  superamento  del
          livello di potenza sonora garantito, sono  soggetti,  fuori
          dai casi in  cui  la  violazione  costituisce  reato,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento della somma  da  euro
          1.000 a euro 50.000. 
              6. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed  attrezzature  di
          cui  all'allegato  I,  parte   b),   in   violazione   alle
          disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, e' punito,  fuori
          dai casi in cui la violazione  costituisce  reato,  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da euro 1000 a euro 50000. 
              7. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed  attrezzature  di
          cui  all'allegato  I,  parte   c),   in   violazione   alle
          disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, e' punito,  fuori
          dai casi in cui la violazione  costituisce  reato,  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da euro 1000 a euro 50000. 
              8.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  viola   le
          disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, e' punito,  fuori
          dai casi in cui la violazione  costituisce  reato,  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da euro 500 a euro 25000. 
              9. Il fabbricante o il  mandatario  che  non  ottempera
          alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1,  e'  punito,
          fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una
          somma da euro 1000 a euro 50000. 
              9-bis. Le attivita' di  accertamento,  contestazione  e
          notificazione delle violazioni  sono  svolte  dall'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».