Art. 4 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali e' riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»; b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art.15 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'art. 8, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature, di cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui all'art. 9, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti previsti all'art. 10, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 5-bis. I soggetti di cui all'art. 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali e' riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000. 6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), in violazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c), in violazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 9-bis. Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».