Art. 5 
 
 
Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4  settembre  2002,
                               n. 262 
 
  1.  All'allegato  IX,  parte  A,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1) nella rubrica, le parole: «la  designazione»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «l'accreditamento»  e  le  parole:  «comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
    2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «l'accreditamento»; 
    3) dopo il punto 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso
dei seguenti requisiti minimi: 
      a) almeno un fonometro di classe 1; 
      b) microfoni in campo libero; 
      c) calibratore acustico di classe 1; 
      d)   stazione   meteo   (umidita',    pressione    atmosferica,
temperatura, velocita' del vento).»; 
    4) il punto 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  personale
incaricato dei controlli deve essere in possesso di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti: 
      a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale; 
      b) aver frequentato con profitto  un  corso  di  formazione  in
materia  di  acustica  ambientale,  compresa   l'applicazione   della
direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.». 
  2.  All'allegato  IX,  parte  B,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1) nella rubrica, le parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
    2) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai  fini
dell'autorizzazione di cui all'articolo  12,  comma  2,  deve  essere
indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e,  per  conoscenza,  al   Ministero   dello   sviluppo
economico.»; 
    3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'allegato IX del decreto  legislativo  4
          settembre 2002, n. 262, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Parte A 
              Requisiti minimi per l'accreditamento  degli  organismi
          di cui all'art. 12, comma 2. 
              I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi
          di cui all'art. 12 sono riportati di seguito: 
              1.  L'organismo,  il  suo  direttore  e  il   personale
          incaricato di eseguire operazioni di verifica  non  possono
          essere ne' il  progettista,  ne'  il  costruttore,  ne'  il
          fornitore,   ne'   l'installatore    delle    macchine    o
          attrezzature, ne' il mandatario dei predetti soggetti. Essi
          non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari
          nella  progettazione,  costruzioni,  commercializzazione  e
          manutenzione  di  tali   macchine   o   attrezzature,   ne'
          rappresentare le parti coinvolte in  tali  attivita'.  Cio'
          non esclude la possibilita' di uno scambio di  informazioni
          tecniche tra il fabbricante e l'organismo. 
              2. L'organismo e il suo personale  devono  eseguire  le
          valutazioni  e  le  verifiche  con  la  massima  integrita'
          professionale e la  massima  competenza  tecnica  e  devono
          essere liberi da ogni pressione e stimolo,  in  particolare
          di ordine finanziario,  che  possono  influenzare  le  loro
          decisioni o i risultati del  loro  operato  in  particolare
          quelli  provenienti  da  persone  o   gruppi   di   persone
          interessati ai risultati delle verifiche. 
              3. L'organismo deve disporre del personale e  possedere
          i mezzi necessari  per  svolgere  adeguatamente  i  compiti
          tecnici e amministrativi  connessi  con  le  operazioni  di
          controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso  al
          materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali. 
              3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in
          possesso dei seguenti requisiti minimi: 
                a) almeno un fonometro di classe 1; 
                b) microfoni in campo libero; 
                c) calibratore acustico di classe 1; 
                d) stazione meteo (umidita',  pressione  atmosferica,
          temperatura, velocita' del vento). 
              4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in
          possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
                a)  qualifica  di  tecnico  competente  in   acustica
          ambientale; 
                b)  aver  frequentato  con  profitto  un   corso   di
          formazione in  materia  di  acustica  ambientale,  compresa
          l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che  attribuisce
          almeno tre crediti formativi. 
              5.  L'imparzialita'  del   personale   incaricato   del
          controllo deve essere garantita. La  retribuzione  di  ogni
          addetto  non  deve  essere  in  funzione  del  numero   dei
          controlli effettuati ne' dei risultati dei controlli. 
              6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione  di
          responsabilita'   civile    per    i    rischi    derivanti
          dall'attivita'  di  attestazione  della  conformita'.  Tale
          obbligo non si applica agli organismi pubblici. 
              7. Il personale dell'organismo  e'  tenuto  al  segreto
          professionale per tutto cio'  di  cui  viene  a  conoscenza
          durante l'esecuzione  delle  prove  (tranne  nei  confronti
          delle  autorita'  amministrative  competenti  dello   Stato
          membro in cui esercita le sue  attivita')  nel  quadro  del
          presente decreto. 
              Parte B 
              Procedure e contenuto  relativi  alla  istanza  di  cui
          all'art. 12, comma 2. 
              1)  L'istanza  ai  fini  dell'autorizzazione   di   cui
          all'art. 12, comma 2, deve essere indirizzata al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
          per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico. 
              2) Alla istanza redatta secondo le indicazioni  di  cui
          al  punto   1)   e   firmata   dal   legale   rappresentate
          dell'organismo,   devono   essere   allegati   i   seguenti
          documenti: 
                a) copia  dell'atto  costitutivo  e  statuto,  per  i
          soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per
          i soggetti di diritto pubblico; 
                b) indirizzo della sede legale del richiedente; 
                c)  certificato  di  iscrizione  alla  CCIA,  per   i
          soggetti di diritto privato; 
                d) specificazione  delle  categorie  di  macchine  ed
          attrezzature e modulo/i di verifica della  conformita'  per
          il/i quale/i viene richiesta autorizzazione; 
                e) planimetrie della  sede  e  delle  eventuali  sedi
          distaccate, nonche' dei siti di prova nella  disponibilita'
          dell'organismo; 
                f)  organigramma  con  elencazione   nominativa   del
          personale e delle relative qualifiche; 
                g)  elenco  delle   attrezzature   e   strumentazioni
          necessarie per lo svolgimento delle attivita' per cui viene
          richiesta la designazione; 
                h) manuale di qualita' redatto in base alla norma UNI
          CEI EN 45011; 
                i) polizza di assicurazione di responsabilita' civile
          con massimale non inferiore a 2,5 milioni  di  euro  per  i
          rischi   derivanti   dall'esercizio   di    attivita'    di
          attestazione della conformita'. Tale obbligo non si applica
          agli organismi pubblici; 
                j)   dichiarazione   impegnativa   in    ordine    al
          soddisfacimento dei requisiti minimi di cui alla  parte  a)
          del presente allegato. 
              3) Verificata la regolarita' della  documentazione,  il
          Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          effettua una ispezione in loco e redige apposito verbale ai
          fini dell'emanazione del decreto  di  designazione  di  cui
          all'art. 12, comma 1.».