Art. 5 Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento»; 3) dopo il punto 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) almeno un fonometro di classe 1; b) microfoni in campo libero; c) calibratore acustico di classe 1; d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento).»; 4) il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale; b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.». 2. All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 2) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»; 3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».
Note all'art. 5: - Il testo dell'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Parte A Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'art. 12, comma 2. I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'art. 12 sono riportati di seguito: 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle macchine o attrezzature, ne' il mandatario dei predetti soggetti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e manutenzione di tali macchine o attrezzature, ne' rappresentare le parti coinvolte in tali attivita'. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo. 2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possono influenzare le loro decisioni o i risultati del loro operato in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con le operazioni di controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali. 3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) almeno un fonometro di classe 1; b) microfoni in campo libero; c) calibratore acustico di classe 1; d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento). 4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale; b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi. 5. L'imparzialita' del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati ne' dei risultati dei controlli. 6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'attivita' di attestazione della conformita'. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici. 7. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione delle prove (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attivita') nel quadro del presente decreto. Parte B Procedure e contenuto relativi alla istanza di cui all'art. 12, comma 2. 1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico. 2) Alla istanza redatta secondo le indicazioni di cui al punto 1) e firmata dal legale rappresentate dell'organismo, devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti di diritto privato; d) specificazione delle categorie di macchine ed attrezzature e modulo/i di verifica della conformita' per il/i quale/i viene richiesta autorizzazione; e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonche' dei siti di prova nella disponibilita' dell'organismo; f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche; g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita' per cui viene richiesta la designazione; h) manuale di qualita' redatto in base alla norma UNI CEI EN 45011; i) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale non inferiore a 2,5 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di attestazione della conformita'. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici; j) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui alla parte a) del presente allegato. 3) Verificata la regolarita' della documentazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua una ispezione in loco e redige apposito verbale ai fini dell'emanazione del decreto di designazione di cui all'art. 12, comma 1.».