Art. 10 
 
 
Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali  sono  vietati
                   il respingimento o l'espulsione 
 
  1. Quando la  legge  dispone  il  divieto  di  respingimento  o  di
espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: 
  a) per minore eta'. In caso di minore straniero  non  accompagnato,
rintracciato nel territorio  nazionale  e  segnalato  alle  autorita'
competenti, il permesso di soggiorno per minore eta'  e'  rilasciato,
su  richiesta  dello  stesso  minore,   direttamente   o   attraverso
l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della  nomina
del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido
fino al compimento della maggiore eta'; 
  b)  per  motivi  familiari,  per  il  minore  di  quattordici  anni
affidato, anche ai sensi dell'articolo 9,  comma  4,  della  legge  4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,  o  sottoposto  alla
tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero  per
il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi  del  medesimo
articolo 9, comma 4, della  legge  n.  184  del  1983,  e  successive
modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente
soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano  con
lo stesso convivente. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art.  346  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 346 (Nomina del tutore e  del  protutore).  -  Il
          giudice tutelare, appena avuta notizia  del  fatto  da  cui
          deriva l'apertura della tutela,  procede  alla  nomina  del
          tutore e del protutore.». 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio
          1983, n. 184, e' il seguente: 
              «(Omissis). 
              4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
          accoglie stabilmente nella propria  abitazione  un  minore,
          qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore
          a  sei  mesi,   deve,   trascorso   tale   periodo,   darne
          segnalazione al  procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale per i minorenni. L'omissione  della  segnalazione
          puo'  comportare  l'inidoneita'  ad  ottenere   affidamenti
          familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. 
              (Omissis).».