Art. 19 
 
 
         Intervento in giudizio delle associazioni di tutela 
 
  1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del
testo unico, e  successive  modificazioni,  possono  intervenire  nei
giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati  e  ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per  l'annullamento  di  atti
illegittimi. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Il  testo  dell'art.  42  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente: 
              «Art. 42 (Misure  di  integrazione  sociale)  (Legge  6
          marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943,
          art. 2). - 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
          nell'ambito   delle   proprie    competenze,    anche    in
          collaborazione con le associazioni di stranieri  e  con  le
          organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
          in collaborazione con le autorita' o con  enti  pubblici  e
          privati dei Paesi di origine, favoriscono: 
              a) le attivita' intraprese in  favore  degli  stranieri
          regolarmente soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine  di
          effettuare corsi della lingua e della cultura  di  origine,
          dalle  scuole  e  dalle  istituzioni  culturali   straniere
          legalmente  funzionanti  nella  Repubblica  ai  sensi   del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          389, e successive modificazioni ed integrazioni; 
              b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
          inserimento degli  stranieri  nella  societa'  italiana  in
          particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri,  le
          diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
          comunitaria  offerte  dalle  amministrazioni  pubbliche   e
          dall'associazionismo,  nonche'  alle  possibilita'  di   un
          positivo reinserimento nel Paese di origine; 
              c) la conoscenza e la valorizzazione delle  espressioni
          culturali,  ricreative,  sociali,  economiche  e  religiose
          degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e  ogni
          iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione  e
          di  prevenzione  delle  discriminazioni  razziali  o  della
          xenofobia  anche   attraverso   la   raccolta   presso   le
          biblioteche  scolastiche   e   universitarie,   di   libri,
          periodici e materiale  audiovisivo  prodotti  nella  lingua
          originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
          Italia o provenienti da essi; 
              d) la realizzazione  di  convenzioni  con  associazioni
          regolarmente iscritte nel registro di cui al  comma  2  per
          l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
          titolari di carta di soggiorno o di permesso  di  soggiorno
          di  durata  non  inferiore  a  due  anni,  in  qualita'  di
          mediatori interculturali al fine di  agevolare  i  rapporti
          tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
          ai  diversi  gruppi  etnici,   nazionali,   linguistici   e
          religiosi; 
              e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati  a
          criteri di convivenza in una societa' multiculturale  e  di
          prevenzione di  comportamenti  discriminatori,  xenofobi  o
          razzisti, destinati agli operatori degli  organi  e  uffici
          pubblici e degli enti privati che hanno  rapporti  abituali
          con stranieri o  che  esercitano  competenze  rilevanti  in
          materia di immigrazione. 
              2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito  presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          gli  affari  sociali   un   registro   delle   associazioni
          selezionate  secondo  criteri  e  requisiti  previsti   nel
          regolamento di attuazione. 
              3. Ferme restando le iniziative promosse dalle  regioni
          e dagli enti locali, allo  scopo  di  individuare,  con  la
          partecipazione  dei  cittadini  stranieri,  le   iniziative
          idonee  alla  rimozione  degli  ostacoli  che   impediscono
          l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dello
          straniero,  e'  istituito  presso  il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e  del  lavoro,  un  organismo  nazionale  di
          coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia  e  del
          lavoro,  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  svolge
          inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
          favorire  la  partecipazione  degli  stranieri  alla   vita
          pubblica  e  la  circolazione  delle   informazioni   sulla
          applicazione del presente testo unico. 
              4. Ai fini dell'acquisizione delle  osservazioni  degli
          enti e delle  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi
          nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di  cui
          all'art. 3, comma 1, e  del  collegamento  con  i  Consigli
          territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
          delle  problematiche   relative   alla   condizione   degli
          stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, la Consulta per  i  problemi  degli
          stranieri immigrati e delle loro famiglie,  presieduta  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri o da un  Ministro  da
          lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: 
              a)  rappresentanti  delle  associazioni  e  degli  enti
          presenti nell'organismo di cui al comma 3 e  rappresentanti
          delle associazioni che svolgono  attivita'  particolarmente
          significative nel settore dell'immigrazione in  numero  non
          inferiore a dieci; 
              b)  rappresentanti  degli  stranieri  designati   dalle
          associazioni piu' rappresentative operanti  in  Italia,  in
          numero non inferiore a sei; 
              c)  rappresentanti   designati   dalle   confederazioni
          sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
          a quattro; 
              d)  rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni
          sindacali  nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei  diversi
          settori economici, in numero non inferiore a tre; 
              e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  pubblica
          istruzione, dell'interno,  di  grazia  e  giustizia,  degli
          affari esteri,  delle  finanze  e  dai  Dipartimenti  della
          solidarieta' sociale e delle pari opportunita'; 
              f) otto rappresentanti delle autonomie locali,  di  cui
          due  designati   dalle   regioni,   uno   dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
          province  italiane  (UPI)  e   quattro   dalla   Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281; 
              g)   due   rappresentanti   del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL); 
              g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
          non superiore a dieci. 
              5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
          un supplente. 
              6. Resta ferma la facolta' delle regioni di  istituire,
          in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b),
          c), d) e g), con competenza nelle materie  loro  attribuite
          dalla Costituzione e  dalle  leggi  dello  Stato,  consulte
          regionali per i problemi dei lavoratori  extracomunitari  e
          delle loro famiglie. 
              7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
          di costituzione e funzionamento della Consulta  di  cui  al
          comma 4 e dei consigli territoriali. 
              8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4  e
          6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
          gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
          di viaggio  per  coloro  che  non  siano  dipendenti  dalla
          pubblica amministrazione e non  risiedano  nel  comune  nel
          quale hanno sede i predetti organi.».