Art. 21 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 48 della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  dopo  la
parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri
non accompagnati». 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17,  comma  3,  pari  a
925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  3.  Dall'attuazione  della  presente  legge,  a   eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma  3,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985,  n.
          222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
          e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in  servizio
          nelle diocesi), come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente: 
              «Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati  e  ai   minori   stranieri   non   accompagnati,
          conservazione  di  beni  culturali,   e   ristrutturazione,
          miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento  antisismico
          ed efficientamento energetico degli immobili di  proprieta'
          pubblica adibiti all'istruzione  scolastica;  dalla  Chiesa
          cattolica  per  esigenze  di   culto   della   popolazione,
          sostentamento del clero,  interventi  caritativi  a  favore
          della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.».